Retribuzione feriale dei macchinisti include le indennità incentivanti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 280 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 Direttiva 2003/88/CE, come recepito dall’art. 10 d.lgs. n. 66/2003, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. L’esclusione dalla retribuzione feriale di voci incentivanti può integrare una diminuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie e contrasta con la finalità della disciplina eurounitaria. La verifica dell’effettiva potenzialità dissuasiva di tale esclusione costituisce valutazione in concreto riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se congruamente motivata. In tema di prescrizione dei crediti retributivi, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto a tempo indeterminato il termine decorre dalla cessazione del rapporto per tutti i diritti non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, tutti con qualifica di macchinisti alle dipendenze di una società di trasporto ferroviario, hanno agito in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020. Essi assumevano che le voci incentivanti corrisposte in costanza di attività — in particolare l’incentivo per attività di condotta, l’indennità di riserva e il compenso per assenza dalla residenza — dovessero essere incluse nel computo della retribuzione feriale, essendone invece escluse dalle previsioni contrattuali.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità delle clausole collettive e aziendali nella parte in cui escludevano tali voci, condannando la società al pagamento delle differenze. La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame, richiamando la giurisprudenza eurounitaria e un precedente della stessa Corte in fattispecie analoga, ed escludendo l’assorbimento delle indennità nella voce “patto di competitività”. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono stati dichiarati infondati. La Corte ha rilevato che tutte le questioni prospettate erano già state esaminate e ritenute non fondate in decisioni rese su controversie concernenti la stessa vicenda (Cass. nn. 18160, 19663, 19711, 19716 del 2023) e, in precedenza, con riguardo al personale navigante (Cass. n. 20216 del 2022).
Il Collegio ha richiamato il principio di fedeltà ai precedenti, quale strumento di assolvimento della funzione ordinamentale e di rilevanza costituzionale affidata alla Corte di cassazione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. In mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle già disattese, la ricorrente non ha offerto argomenti idonei a superare tale orientamento.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la nozione di retribuzione feriale alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza eurounitaria. Le sentenze della Corte di Giustizia hanno inteso assicurare al lavoratore una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie. Tale interpretazione, ha precisato la Corte, ha efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, con valore di ulteriore fonte del diritto eurounitario, indicandone il significato e i limiti di applicazione con efficacia erga omnes.
La Corte ha poi verificato che la sentenza impugnata si era attenuta a tali principi, procedendo a una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell’eliminazione delle voci economiche, accertando la continuatività della loro erogazione e l’incidenza non residuale sul trattamento economico mensile. Si tratta di valutazione in concreto appartenente al giudice di merito, che ha ragionevolmente dato conto delle relative ragioni.
Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale, i presupposti non sussistono: la questione interpretativa era già stata più volte affrontata dalla Corte di Giustizia e la valutazione del caso concreto resta riservata al giudice nazionale. Il quarto motivo, sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, è stato parimenti rigettato, in applicazione del principio per cui, per effetto delle modifiche normative, il termine decorre dalla cessazione del rapporto per tutti i diritti non prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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