Accertamento induttivo puro: detrazione dei maggiori costi anche se non documentati (Cass. civ. Sez. V n. 4690 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo cd. puro, la natura induttiva della ricostruzione del reddito impone all’Amministrazione finanziaria di riconoscere non solo i maggiori ricavi accertati, ma anche i corrispondenti maggiori costi di produzione, che vanno comunque detratti, anche se non documentati, eventualmente in via presuntiva e forfettaria. Il principio discende dal principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., che impedisce di sottoporre a tassazione il profitto lordo anziché quello netto. Ne consegue che l’onere di determinazione di tali componenti negative grava sull’Ufficio e non sul contribuente. La motivazione dell’avviso può essere integrata per relationem mediante il richiamo ad atti dei quali il contribuente abbia già integrale conoscenza.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2008, provvedeva a riprese per I.R.A.P., I.R.P.E.F. ed I.V.A., imputando alla contribuente un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. La pretesa nasceva dal mancato riscontro, in sede di verifica, della congruità dei dati dichiarati rispetto agli indicatori applicati dall’Ufficio.
La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi. La trattazione si svolgeva in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto i limiti del giudizio di legittimità. Le censure che sovrappongono vizi motivazionali, vizi revocatori ed errores in procedendo senza consentirne la valutazione separata sono inammissibili. Così i primi due motivi, articolati in modo inestricabile, non superano lo scrutinio di ammissibilità, non essendo ulteriormente delibabile il vizio di motivazione alla luce del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
Il terzo motivo, pur prospettando una pretesa nullità dell’atto per carenza di motivazione, pecca di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.: il ricorrente non trascrive la motivazione dell’avviso impugnato, impedendo alla Corte il riscontro sulla fondatezza della doglianza. La reiezione implicita di una tesi difensiva, del resto, è censurabile non per omessa pronuncia, ma come violazione di legge e difetto di motivazione.
I motivi quinto e sesto sono inammissibili e manifestamente infondati. La “copiosa documentazione” asseritamente prodotta non è descritta né trascritta. Nel merito, il Collegio ribadisce che, in ipotesi di accertamento induttivo puro, l’Amministrazione può determinare l’imponibile in base a elementi meramente indiziari, con corretta ripartizione dell’onere della prova. Il nono e il decimo motivo cadono invece su un presupposto erroneo, avendo la Commissione regionale espressamente esaminato, sia pure per disattenderle, le questioni sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla mancata redazione del p.v.c.
L’undicesimo motivo è infondato, perché la motivazione per relationem è legittima quando il contribuente abbia già integrale conoscenza degli atti richiamati: nella specie lo studio di settore era stato presentato dalla stessa parte. Il dodicesimo motivo è inammissibile, poiché la nullità dell’avviso per sottoscrizione da persona diversa da quelle indicate nell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 non è rilevabile d’ufficio e non poteva essere proposta per la prima volta in appello.
È invece fondato il settimo motivo. La Commissione regionale ha escluso la computabilità dei maggiori costi deducibili per difetto di riscontro probatorio. Così facendo ha contravvenuto al costante orientamento di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite n. 37345 del 2015 e da Corte cost. n. 225 del 2005, per cui la natura induttiva dell’accertamento impone di riconoscere l’incidenza percentuale dei maggiori costi, da detrarre anche in via presuntiva e forfettaria. Il ricorso è pertanto accolto limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché ridetermini il reddito imponibile anche avvalendosi, se del caso, di consulenza tecnica d’ufficio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.