Impugnazione del provvedimento secondo il rito adottato dal giudice (Cass. civ. Sez. II n. 2106 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’individuazione del mezzo di impugnazione concretamente esperibile contro un provvedimento giudiziale a contenuto decisorio su diritti soggettivi deve essere effettuata esclusivamente con riferimento alla legge che disciplina le decisioni emesse secondo il rito adottato dal giudice, in relazione alla qualificazione, anche implicita, dell’azione da lui compiuta, giusta o errata che sia. Non rileva, invece, la forma attribuita all’atto introduttivo del giudizio di primo grado dalla parte che lo ha proposto, essendo prerogativa esclusiva del giudice la qualificazione della domanda e l’utilizzazione del rito seguito. Il criterio risponde a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza. Ne consegue che, ove il giudice abbia applicato il rito sommario speciale, l’ordinanza conclusiva è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione, restando esclusa l’appellabilità.

Il Fatto

Un avvocato conveniva in giudizio la propria cliente davanti al Tribunale di Messina con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., chiedendo la condanna al pagamento del compenso per prestazioni giudiziali civili, penali e stragiudiziali. La convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale in favore del foro del consumatore e il Tribunale di Messina accoglieva l’eccezione.

Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Torino, questi, in composizione camerale collegiale, dichiarava inammissibile la domanda di pagamento dei compensi per le prestazioni penali e stragiudiziali, liquidava i compensi per le prestazioni civili e operava una compensazione con il controcredito della cliente. L’appello proposto dall’avvocato era dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Torino, con conseguente condanna alle spese. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del mezzo di impugnazione esperibile contro l’ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado. Il ricorrente sosteneva di aver introdotto un giudizio con ricorso ordinario ex art. 702 bis cod. proc. civ. e che, pertanto, il provvedimento finale sarebbe stato appellabile ex art. 702 quater cod. proc. civ..

Il Collegio ritiene i tre motivi manifestamente infondati. Il Tribunale di Torino, con ordinanza camerale collegiale, aveva palesemente applicato il rito sommario speciale dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, richiamando gli artt. 3 e 24 del d.lgs. n. 150/2011 e giudicando compatibili con quel rito le sole domande relative ai giudizi civili.

Da tale qualificazione discende il regime di impugnazione: l’art. 14, ultimo comma, del d.lgs. n. 150/2011 esclude l’appellabilità delle ordinanze conclusive, consentendo solo il ricorso straordinario per cassazione. La Corte ribadisce la giurisprudenza consolidata secondo cui la scelta del mezzo di impugnazione dipende dal rito adottato dal giudice, e non dalla forma dell’atto introduttivo utilizzato dalla parte, giusta o errata che sia tale scelta, a tutela dell’affidamento e in ossequio al principio dell’apparenza.

Il Collegio richiama numerosi precedenti conformi, tra cui Cass. Sez. Un. n. 4617/2011, Cass. ord. n. 26083 del 2021 e Cass. ord. n. 17646 del 2021. Osserva inoltre che una pronuncia in rito sull’inammissibilità della domanda secondo il rito prescelto non preclude il diritto di azione separata dell’attore, sicché l’avvocato avrebbe potuto agire separatamente per il compenso delle prestazioni non assoggettabili al rito speciale.

Alla manifesta infondatezza segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al risarcimento danni ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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