Rinvio limitato alla pena per un reato satellite: la pena base e gli altri aumenti restano fermi (Cass. pen. 2220/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 2220 del 20 gennaio 2026 (R.G.N. 21973/2025) — Presidente Gastone Andreazza, Relatore Antonio Corbo.

Il principio di diritto

Deve escludersi, in linea generale, un rapporto di connessione inscindibile tra tutte le statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio, tale che l’annullamento di una qualunque parte imponga sempre la rideterminazione dell’intera pena. Quando l’annullamento riguarda l’aumento di pena per un reato satellite, resta ferma la pena fissata per il reato più grave in tutte le sue componenti — anche circostanziali — e quella concernente gli altri reati satellite, salvo che la sentenza parzialmente annullata abbia essa stessa istituito un rapporto di interdipendenza tra i relativi aumenti.

Il fatto

La Corte di assise di appello di Torino, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 35016 del 2024), aveva rideterminato la pena nei confronti di due imputati — condannati, all’esito di giudizio abbreviato, per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni personali plurime in relazione all’organizzazione dell’evento connesso alla proiezione su un maxischermo di una partita, il 3 giugno 2017. La rideterminazione riguardava il solo aumento per continuazione relativo ai reati di lesioni colpose, ridotto in considerazione della remissione di querela da parte di dieci delle centotrentasette persone offese, tenendo ferme la pena base per il disastro colposo e gli aumenti per i due omicidi colposi. Gli imputati ricorrevano per cassazione, sostenendo che l’annullamento investisse l’intero trattamento sanzionatorio, con conseguente obbligo di riesaminare anche la pena base e tutti gli aumenti.

La motivazione

I ricorsi sono infondati. L’annullamento disposto dalla sentenza rescindente era circoscritto all’aumento per continuazione relativo alle lesioni colpose, e trovava fondamento nella violazione del divieto di reformatio in peius: la mancata riduzione della pena nonostante il proscioglimento per dieci reati di lesione a seguito della remissione di querela (Sez. 6, n. 29659 del 2022, Dalla Costa; Sez. 1, n. 8272 del 2021, Marzi). Le ulteriori doglianze sul trattamento sanzionatorio erano state dichiarate assorbite, non accolte.

Non sussiste, in linea generale, un rapporto di connessione inscindibile tra tutte le statuizioni sanzionatorie. La determinazione della pena avviene per parti autonome, alcune pregiudiziali rispetto alle altre: gli aumenti per i reati satellite (le lesioni) sono un posterius rispetto alla pena per il reato più grave (il disastro colposo), che li presuppone (art. 81, secondo comma, c.p.) e resta ferma; parimenti autonomi restano gli aumenti per i due omicidi colposi. La rideterminazione operata dal giudice del rinvio — un giorno di reclusione per ciascuno dei dieci episodi prosciolti, con l’aumento residuo per i centoventisette fatti fissato in due mesi e venti giorni, ridotti per il rito a cinquantatré giorni — è corretta e non manifestamente illogica, conforme al principio delle Sezioni Unite per cui l’aumento per ciascun reato satellite va calcolato e motivato distintamente, con un impegno motivazionale correlato all’entità dell’aumento (Sez. U, n. 47127 del 2021, Pizzone): un aumento inferiore a un giorno di reclusione per ciascun fatto, data la sua esiguità, non richiede una motivazione analitica episodio per episodio. I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese.

Implicazioni pratiche

Dopo un annullamento con rinvio “limitatamente al trattamento sanzionatorio”, il perimetro del nuovo giudizio va ricostruito sul dictum della sentenza rescindente e sui motivi effettivamente accolti: se l’annullamento colpisce l’aumento per un reato satellite, il giudice del rinvio non deve — e non può — rimettere in discussione la pena base e gli altri segmenti autonomi. La pronuncia offre una mappa operativa per distinguere le componenti pregiudiziali del trattamento sanzionatorio (la pena base) da quelle che ne costituiscono un posterius (gli aumenti per i reati satellite), così da evitare rideterminazioni indebite in sede di rinvio.

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