Esenzione IMU limitata agli alloggi sociali e non agli IACP (Cass. civ. Sez. V n. 409 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ma solo a quelli che presentano le caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri del d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati. Il principio di specificità dei motivi, letto in correlazione con l’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., impone al ricorrente di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza di legittimità e di offrire argomenti per mutarne l’orientamento: in difetto, il motivo è inammissibile.
Il Fatto
La concessionaria della riscossione di un Comune impugna in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva riconosciuto l’esenzione IMU in favore di un Istituto autonomo per le case popolari, qualificato nel giudizio come contribuente. Il ricorso si fonda su due motivi: la sussistenza delle condizioni per l’esenzione degli alloggi sociali e la valutazione delle prove operata dal giudice di merito.
L’Istituto resiste con controricorso e, in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità del ricorso, perché proposto dal solo concessionario e non anche dal Comune, creditore. Nel merito chiede il rigetto. Il Consigliere delegato formula proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; la ricorrente chiede la decisione e deposita memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la supera: il concessionario, essendo l’ente che ha emesso l’avviso di accertamento, è legittimato a proporre ricorso per cassazione, come già affermato dalla Sez. V n. 8370 del 24.04.2015.
Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile. La questione è già stata decisa: l’esenzione IMU non opera per tutti gli alloggi degli IACP, ma richiede il possesso dei requisiti di alloggio sociale individuati dal d.m. 22 aprile 2008, in funzione della finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti svantaggiati. Il richiamo è alla Sez. V n. 14511 del 23.05.2024 e ad altre pronunce conformi.
Il ricorso non offre elementi utili a riconsiderare l’orientamento. La Corte richiama il principio per cui, in tema di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il motivo che ometta di confrontarsi con la giurisprudenza di legittimità conforme alla ratio decidendi impugnata — senza indicare argomenti per un mutamento di indirizzo — è inammissibile per difetto di specificità, secondo l’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in correlazione con l’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. (Sez. VI-2 n. 5001 del 02.03.2018).
Anche il secondo motivo è respinto. Il giudice di appello ha accertato che il contribuente aveva dimostrato in giudizio il possesso dei requisiti per l’esenzione, avendo presentato apposita dichiarazione al Comune e indicato gli identificativi degli immobili. Tale dichiarazione non è stata contestata, né richiamata nell’atto di accertamento: nel corso del giudizio il concessionario non ha contestato che gli immobili avessero le caratteristiche di alloggi sociali, ma solo la loro qualificazione giuridica. Si tratta di valutazione delle prove, unita al comportamento processuale della parte, insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese. Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione anticipata, trova applicazione l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., come previsto dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 10955 del 23.04.2024: la ricorrente è condannata a ulteriori 4.000,00 euro e a 2.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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