IMU, esenzione prima casa e residenza anagrafica nel Comune (Cass. civ. Sez. V n. 9955 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione per l’abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, presuppone che il possessore risieda anagraficamente nel Comune in cui è ubicato l’immobile soggetto a imposizione. Non è sufficiente la dimora di fatto nell’immobile, né la sola destinazione dello stesso ad abitazione principale. La legge non prevede alcuna iscrizione d’ufficio nelle liste anagrafiche, sicché il contribuente che intenda fruire del beneficio deve attivarsi per il cambio di residenza. La natura di stretta interpretazione delle norme agevolative impone il possesso del requisito formale della residenza anagrafica.
Il Fatto
Un Comune ha notificato a una contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, disconoscendo il diritto all’esenzione per l’abitazione principale perché la stessa non risultava avere la residenza anagrafica nel Comune.
La contribuente ha impugnato l’atto dinanzi alla CTP, che ha rigettato il ricorso per mancata prova della residenza anagrafica nell’immobile. La CTR ha invece accolto il gravame, ritenendo prevalente la situazione di fatto rispetto a quella amministrativa, in ragione di una deliberazione della Giunta comunale che aveva ricompreso la via dell’immobile nel territorio del Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove da un dato non contestato: la deliberazione della Giunta comunale è stata regolarmente pubblicata all’albo pretorio, acquisendo piena efficacia nei confronti dei destinatari. Nel 1986 non esisteva alcun obbligo di comunicazione diretta agli interessati del contenuto delle deliberazioni collegiali, poiché le stesse divenivano conoscibili con la pubblicazione per almeno quindici giorni. Ne deriva che la contribuente avrebbe potuto e dovuto chiedere il cambio di residenza per fruire del beneficio.
La Corte ribadisce che l’ordinamento non prevede alcuna iscrizione d’ufficio nelle liste anagrafiche. Il presupposto dell’esenzione è la residenza anagrafica nel Comune ove si trova l’immobile. La richiamata giurisprudenza di legittimità è unanime sul punto, come confermato da Sez. 6-5, n. 32339/2022, Sez. 6-5, n. 21873/2020 e Sez. 6-5, n. 4166/2020.
Il Collegio richiama quindi l’effetto della sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale: per l’abitazione principale occorre che il possessore, non più necessariamente anche il suo nucleo familiare, vi dimori stabilmente e vi risieda anagraficamente. Tale conclusione discende dalla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative. Nella specie, il requisito formale non è soddisfatto: l’intimata, all’epoca dei fatti, risultava iscritta all’anagrafe di un altro Comune.
Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata è cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; le spese dei gradi di merito sono integralmente compensate, essendosi l’orientamento della Corte consolidato nel 2020, quando l’appello era già instaurato.
Nota della Redazione
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