Inammissibile il ricorso che non indica le ragioni della doppia conforme (Cass. civ. Sez. V n. 7471 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, ove il giudice di appello abbia confermato la decisione di primo grado dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso introduttivo, è inammissibile il motivo proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostri che esse sono tra loro diverse. Il giudice che dichiara l’inammissibilità si spoglia della potestas iudicandi sul merito: le eventuali argomentazioni di merito contenute nella sentenza devono considerarsi rese ad abundantiam, con la conseguenza che la parte soccombente non ha onere né interesse a impugnarle. La censura che prospetti direttamente la violazione di parametri costituzionali è inammissibile, dovendosi il contrasto far emergere mediante eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Il Fatto
Una società, incorporante di altra società, riceveva una cartella di pagamento di importo superiore a 664.000 euro, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione per l’anno di imposta 2010, con cui era negato un credito IVA della società incorporata. Il ricorso proposto contro la cartella veniva dichiarato inammissibile, perché tardivo, dalla CTP competente.
La CTR confermava la decisione, rigettando l’appello della contribuente. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, articolati in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Le Agenzie intimate resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita presenza di due distinte rationes decidendi. Le due statuizioni devono essere equipollenti: nel caso di specie la CTR, dopo aver confermato l’inammissibilità del ricorso, ha esaminato il merito solo ad abundantiam. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che chi dichiara l’inammissibilità si spoglia della potestas iudicandi, sicché le considerazioni sul merito non vanno impugnate.
Il primo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Essendo in presenza di una doppia conforme — CTP e CTR avevano entrambi ritenuto inammissibile l’originario ricorso perché tardivo — la parte aveva l’onere di indicare le ragioni di fatto differenti poste a base delle due decisioni. La previsione dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., poi abrogata e riprodotta nell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., era applicabile al giudizio in esame. Inoltre, il fatto di cui si lamenta l’omesso esame deve avere ad oggetto un preciso accadimento storico, la cui considerazione avrebbe condotto a diversa decisione con giudizio di certezza.
La ricorrente, sul punto della mancata indicazione nella cartella del termine per ricorrere, non ha allegato né indicato in quale atto del giudizio di merito avesse dedotto la questione, così violando il principio di autosufficienza del ricorso. La circostanza risultava peraltro contestata dalla difesa erariale.
Il secondo motivo è inammissibile. La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ma va portata ad emersione mediante eccezione di illegittimità costituzionale. Nel merito, l’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 consente la notifica della cartella a mezzo PEC, e la copia su supporto informatico di un atto in origine cartaceo non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale.
Il terzo motivo è inammissibile per la pluralità dei profili censori, che non consente di cogliere l’esatta critica mossa alla sentenza, e perché la CTR, avendo confermato l’inammissibilità, non era tenuta a esaminare le questioni di merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al versamento del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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