Inabilità al lavoro dell’orfano maggiorenne va accertata alla morte del dante causa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 120 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata di reversibilità spettante all’orfano maggiorenne inabile, il requisito sanitario dell’inabilità a proficuo lavoro deve essere accertato con riferimento alla data di morte del dante causa, e non a quella della domanda amministrativa o dell’accertamento medico successivo. La valutazione medico-legale disposta d’ufficio dal giudice, se congruamente motivata e priva di vizi logici, è idonea a fondare il rigetto della pretesa, anche in presenza di una consulenza tecnica di parte che si limiti a contestarne gli esiti senza inficiarne l’iter argomentativo. Il giudice non è tenuto a disporre nuova consulenza quando le doglianze non rivelino contraddizioni o aporie della perizia.

Il Fatto

Il ricorrente, orfano maggiorenne di un genitore deceduto nel 2009 e già titolare di pensione privilegiata di prima categoria, presentava domanda di pensione di reversibilità dopo la morte della madre, avvenuta nel 2015. Il Ministero dell’Economia rigettava l’istanza con decreto del 9.8.2016, sul presupposto che l’inabilità fosse stata accertata solo alla data della domanda amministrativa (8.4.2016) e non al momento del decesso del dante causa.

Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti per il riconoscimento della prestazione con decorrenza dalla morte della madre, chiedendo il pagamento delle differenze arretrate e, in via istruttoria, una consulenza medico-legale. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto e, in subordine, il riconoscimento nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda l’accertamento della condizione di inabilità a proficuo lavoro alla data di morte del genitore, ai fini del riconoscimento del trattamento di reversibilità. Con ordinanza istruttoria il Giudice unico disponeva consulenza alla ASL competente, formulando specifico quesito sulla sussistenza del requisito sanitario alla data del 6.8.2009.

Il collegio medico, dopo visita diretta ed esame della documentazione, concludeva che alla data del 6.8.2009 il ricorrente non era inabile a proficuo lavoro. La ricostruzione clinica evidenziava una patologia cardiaca insorta in età infantile, con successivo impianto di defibrillatore nel 2013 e cessazione dell’attività lavorativa nel dicembre 2013, circostanza dalla quale i sanitari desumevano che fino a tale momento il ricorrente fosse in attualità di lavoro.

La difesa depositava una consulenza tecnica di parte che contestava tali conclusioni, sostenendo l’andamento cronico e ingravescente della cardiopatia fin dall’infanzia e valorizzando un accertamento di invalidità civile pari all’80%. Il consulente di parte concludeva per la riforma del giudizio espresso dalla Commissione medica.

La Corte ha ritenuto le valutazioni dell’organo peritale condivisibili, in quanto prive di vizi logici e supportate da esauriente e congrua motivazione. Le argomentazioni della consulenza di parte sono state giudicate inidonee a porre in discussione l’iter argomentativo o a rivelarne contraddizioni o aporie, né altri elementi per un diverso convincimento sono stati desunti dagli scritti difensivi.

Il ricorso è stato pertanto respinto per carenza del requisito sanitario dell’inabilità a proficuo lavoro alla data di morte del dante causa, con assorbimento di ogni altra questione. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in favore dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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