Resa del conto, estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 89 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, attivato dalla Procura regionale ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la sopravvenuta presentazione e parificazione del conto rende cessata la materia del contendere. Il giudice monocratico definisce allora il procedimento con sentenza di estinzione, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., non potendo la forma di definizione variare in ragione del contenuto del decreto che ha fissato il termine per la resa del conto. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c..

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione di un agente contabile esterno, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria per la grave e ingiustificata omissione del deposito. Il Giudice ha accolto l’istanza con decreto n. 170/2024, fissando il termine richiesto.

Nelle more, l’Amministrazione ha trasmesso la documentazione contabile tramite l’applicativo DAeD. Alla camera di consiglio il Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere. La questione che il Giudice deve risolvere è dunque se, intervenuto il deposito del conto, il giudizio debba definirsi con sentenza di estinzione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice muove dalla natura del procedimento. Il giudizio per resa del conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. Tale qualificazione si ricava dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi, le quali ne determinano la definizione mediante pronuncia di sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c..

Da questa premessa discende il corollario decisivo. La forma di definizione del giudizio per resa del conto, alla luce delle disposizioni degli artt. 141 e ss. c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assume. Dalla lettura dell’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e un decreto che lo rigetti. Il Giudice richiama in proposito la propria precedente pronuncia di Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198, e la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071).

Nel caso concreto, i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Il venir meno dell’oggetto dell’istanza della Procura regionale determina dunque la cessata materia del contendere. Per evidenti ragioni di economia processuale, il Giudice procede alla definizione del giudizio ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con pronuncia di estinzione.

Il Giudice tiene a precisare che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Il giudizio di resa del conto si esaurisce dunque nella verifica dell’adempimento, senza anticipare il merito del giudizio di conto. Il giudizio è dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con rimessione degli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali; nulla per le spese, stante la mancanza di contraddittorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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