Inadempimento delle misure correttive e trasmissione al Prefetto (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 154 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine assegnato dalla Sezione regionale di controllo con la pronuncia di accertamento ex art. 148-bis, comma 3, d.Lgs. n. 267/2000 produce l’effetto costitutivo dell’obbligo dell’ente locale di adottare le misure correttive. Accertato il mancato adempimento, anche tardivo, la Sezione emana la seconda pronuncia ex art. 6, comma 2, d.Lgs. n. 149/2011 e trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Resta distinta e ulteriore la fase di verifica, entro trenta giorni dalla trasmissione, del perdurare dell’inadempimento e della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 244 TUEL. Il blocco della spesa ex art. 148-bis, comma 3, TUEL non consegue automaticamente all’accertamento, ma resta rimesso a una valutazione di opportunità della Sezione.

Il Fatto

Con la pronuncia n. 10/2024/PRSP la Sezione regionale di controllo aveva chiuso il controllo di legittimità-regolarità sui rendiconti di un ente locale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, accertando gravi irregolarità contabili: la mancata corrispondenza tra il fondo cassa del Tesoriere e quello risultante dalle scritture dell’ente, l’assenza di accantonamenti a titolo di fondo garanzia debiti commerciali per il 2021 e l’erronea determinazione del FPV nel rendiconto 2021.

La Sezione aveva assegnato all’ente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito per adottare le rettifiche dei dati contabili e trasmettere i provvedimenti. La comunicazione era avvenuta a mezzo Sistema ConTe il 7 febbraio 2024. Il termine è scaduto senza alcun intervento dell’ente, neppure tardivo, e dall’albo pretorio non risultano adottate le deliberazioni consiliari di riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la procedura delineata dall’art. 6, comma 2, d.Lgs. n. 149/2011, che si articola in tre fasi innestandosi sulle attribuzioni ex art. 1, commi 166 e ss., legge n. 266/2005. La prima si chiude con la pronuncia di accertamento e l’assegnazione del termine; la seconda verifica l’adozione delle misure e, in caso negativo, impone la trasmissione degli atti al Prefetto e alla Conferenza; la terza accerta, entro trenta giorni dalla trasmissione, il perdurare dell’inadempimento e le condizioni dell’art. 244 TUEL.

Richiamando la deliberazione n. 1/SEZAUT/2013 della Sezione delle Autonomie, il Collegio ribadisce che il termine assegnato produce l’effetto costitutivo dell’obbligo a provvedere in capo all’ente e qualifica il conseguente inadempimento per gli effetti giuridici che ne derivano. La doverosità dei provvedimenti correttivi è coerente con il principio di legalità, che impone l’adeguamento costante degli atti a effetti ripetuti nel tempo, con interesse pubblico all’autotutela in re ipsa.

Nel caso concreto risultano integrati i presupposti della seconda delibera di accertamento ex art. 6, comma 2: la mancata adozione e trasmissione delle prescritte misure correttive alla scadenza del termine. La Sezione considera altresì potenzialmente integrati i presupposti dell’art. 148-bis, comma 3, TUEL, che preclude l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della sostenibilità finanziaria.

Tuttavia, in ragione della natura delle irregolarità rilevate e delle ridotte dimensioni dell’ente, il Collegio non ritiene allo stato opportuno disporre il blocco della spesa. La Sezione si riserva di accertare, entro trenta giorni dalla trasmissione della pronuncia, l’eventuale perdurare dell’inadempimento rispetto alle misure prescritte con la pronuncia n. 10/2024/PRSP e la sussistenza delle condizioni dell’art. 244 TUEL.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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