Falsa dichiarazione di titoli per supplenza ATA e danno erariale doloso (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il giudice contabile non è tenuto a sospendere il processo per la pendenza di un procedimento penale avente a oggetto gli stessi fatti, poiché il vigente art. 106, comma 1, c.g.c. subordina la sospensione necessaria alla sussistenza di un rapporto di pregiudizialità, non ravvisabile quando tra i due giudizi sussiste la sola identità dei fatti e manca un collegamento normativo tra l’accertamento del reato e l’azione per danno erariale. Il convenuto che, mediante false dichiarazioni sul possesso di un titolo di studio e sulla maturazione di un precedente servizio, consegue una collocazione utile in graduatoria e l’assunzione temporanea risponde a titolo di dolo del danno cagionato all’amministrazione scolastica e all’ente previdenziale, quantificato nella retribuzione e nella connessa indennità NASpI indebitamente percepite. La condanna non può eccedere la domanda dell’attore pubblico, in applicazione del divieto di ultra o extra petizione desumibile dal comma 3 dell’art. 101 c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato un collaboratore scolastico, assunto a tempo determinato con incarichi di supplenza, per sentirlo condannare al pagamento di complessivi euro 9.561,93, di cui euro 6.888,27 a favore del Ministero dell’istruzione e del merito ed euro 2.673,66 a favore dell’I.N.P.S., oltre rivalutazione, interessi e spese.
Secondo l’ipotesi accusatoria, il convenuto avrebbe conseguito la collocazione utile in graduatoria e la conseguente assunzione grazie a un falso titolo di studio e a una falsa attestazione di servizio, percependo la retribuzione e la successiva indennità NASpI. Il convenuto ha chiesto la sospensione del processo per la pendenza del procedimento penale e, nel merito, ha negato la sussistenza del dolo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione. Il giudice contabile non deve sospendere il giudizio di responsabilità quando i fatti siano oggetto di cognizione penale, essendo venuto meno il principio di obbligatoria pregiudizialità del processo penale e vigendo il principio di autonomia tra i giudizi. Residua una sola area di rilevanza della pregiudizialità penale, quando una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e la sentenza penale possa esplicare efficacia di giudicato. Nel caso concreto i due procedimenti sono collegati dalla sola identità dei fatti, senza alcun collegamento normativo tra reato e azione erariale.
Nel merito, indizi gravi, precisi e concordanti hanno dimostrato la condotta contestata. Quanto al titolo di studio, l’istituto presso cui il convenuto ha dichiarato di aver conseguito il diploma non era ancora scuola paritaria nell’anno scolastico di riferimento, non poteva quindi rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi né finali. La documentazione ha inoltre smentito che l’Ufficio scolastico provinciale abbia mai ricevuto le comunicazioni dei calendari d’esame e degli elenchi dei candidati.
La Sezione ha ritenuto che lo scenario rappresentato dall’istituto subentrante sia frutto di un preordinato disegno doloso, finalizzato a creare una situazione di apparente regolarità del conseguimento dei diplomi. Le note in questione non furono predisposte per informare l’amministrazione, ma per far apparire eseguite e comunicate attività in realtà inesistenti. Il diploma dichiarato dal convenuto è stato perciò ritenuto inesistente o, comunque, falso.
Quanto al titolo di servizio, il rapporto di lavoro dichiarato non trova traccia nell’estratto conto contributivo del convenuto, mentre le risultanze investigative hanno ricostruito un sistema di fittizie assunzioni presso l’istituto paritario. L’ente previdenziale ha comunicato il disconoscimento del rapporto apparentemente intercorso. La difesa, che ha negato il dolo sostenendo la buona fede del convenuto, è stata ritenuta poco credibile: chi paga le rette per un titolo destinato all’assunzione pubblica mira a un titolo con valore legale, e l’assenza di iniziative legali a tutela delle proprie ragioni depone per la consapevole falsità delle dichiarazioni.
Le richieste istruttorie sono state respinte come inutili. Quanto al danno, la Sezione ha confermato la quantificazione operata dalla Procura, che ha valorizzato la metà delle prestazioni rese, pari a euro 9.561,93, importo non contestato dalla difesa. La condanna non può superare tale somma, per il limite della domanda posto dal comma 3 dell’art. 101 c.g.c., con rivalutazione e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
Nota della Redazione
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