Sei scatti stipendiali al militare transitato nei ruoli civili per inidoneità (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 204 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio previsto dall’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 spetta al militare cessato dal servizio per accertata inidoneità anche quando questi abbia optato per il transito nei ruoli civili, poiché tale domanda costituisce una possibilità alternativa prevista dalla legge e non un congedo a domanda. Il diritto alla pensione privilegiata liquidata d’ufficio, ai sensi dell’art. 167 d.p.r. n. 1092/1973, presuppone invece la cessazione dell’attività lavorativa per causa di servizio senza residua capacità lavorativa, evenienza esclusa dal transito nei ruoli civili. Il computo della quota retributiva secondo l’aliquota invocata non è dovuto quando il trattamento sia stato liquidato con criterio privo di quote retributive e la parte non dimostri un risultato economico più favorevole.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio permanente effettivo come Capo di 1^ classe nella Marina Militare, aveva ottenuto dalla competente Commissione medico ospedaliera il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia e dell’aggravamento di altre, con ascrizione alle categorie tabellari e giudizio di permanente inidoneità al servizio militare ma di idoneità al transito nelle corrispondenti aree civili del Ministero della Difesa. Già titolare di equo indennizzo, presentava istanza di liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato e, nelle more, transitava nell’impiego civile.

A seguito di ulteriore domanda, l’amministrazione riconosceva il trattamento privilegiato in cumulo con lo stipendio civile, ma con decorrenza dal mese successivo alla domanda e senza applicare i sei scatti e le modalità di calcolo della quota retributiva invocate. Il ricorrente diffidava il Ministero, senza esito, e ricorreva alla Corte dei conti per ottenere l’accertamento del proprio diritto. Disposta l’integrazione del contraddittorio, si costituiva l’INPS.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto riconosciuto l’interesse dell’INPS a partecipare al giudizio, quale ordinatore secondario di spesa tenuto alla gestione della posizione pensionistica, disattendendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Nel merito, la richiesta di diversa decorrenza del trattamento privilegiato è stata respinta. La Corte ha condiviso l’orientamento delle Sezioni giurisdizionali d’appello e della stessa Sezione, secondo cui nel caso di specie trova applicazione l’art. 191 d.p.r. n. 1092/1973 e non l’art. 167. La ratio del riconoscimento d’ufficio risiede nel favore verso chi cessa l’attività lavorativa per causa di servizio, non residuando più alcuna capacità lavorativa: situazione che non si verifica quando il militare è transitato nei ruoli civili.

È stato invece accolto il motivo relativo ai sei scatti stipendiali. Il beneficio è connesso alla cessazione dal servizio militare per qualsiasi causa, con la sola eccezione del congedo a domanda, ed è irrilevante che il beneficiario svolga, dopo il transito, un servizio diverso da quello militare. La domanda di transito va qualificata come possibilità prevista dalla legge nell’ipotesi di cessazione dai ruoli per accertata inidoneità, non come dimissioni volontarie.

La Corte ha infine respinto la censura sull’aliquota del 2,44%. Il Ministero aveva chiarito di aver calcolato il trattamento ai sensi dell’art. 67, comma 2, d.p.r. n. 1092/1973, con criterio privo di quote retributive, dopo aver verificato il risultato più favorevole rispetto al comma 4. Il ricorrente non ha offerto alcun elemento dimostrativo di un calcolo diverso, mentre l’amministrazione ha dato contezza della valutazione effettuata a monte.

Il ricorso è stato pertanto parzialmente accolto, con riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, agli arretrati, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. L’eccezione di prescrizione è stata disattesa, decorrendo il termine dal provvedimento ministeriale di riconoscimento. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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