Inammissibile il motivo che ignora la ratio processuale della decisione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20423 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che censuri nel merito una statuizione di inammissibilità per novità dell’argomento, senza dedurre un error in procedendo, è inammissibile, poiché la sentenza impugnata non è aggredita nel suo effettivo fondamento processuale. L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. va interpretato come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile e la motivazione perplessa o oggettivamente incomprensibile integrano il vizio, purché risulti dal testo della sentenza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio una società assicurativa per far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, iniziato nel 1998, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione previdenziale e contributiva. Sia il Tribunale che la Corte d’appello di Bologna avevano respinto la domanda per difetto di prova degli elementi della subordinazione, rilevando che il rapporto era regolato da plurimi contratti di Produttore Libero alla Conservazione.
Avverso la sentenza di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, tutti incentrati sulla qualificazione del rapporto e sull’applicazione dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 in tema di conversione del contratto a progetto. La società ha resistito con controricorso ed entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha muovendo dal terzo motivo, con il quale il ricorrente denunciava “insuperabili perplessità della motivazione” e un presunto contrasto irriducibile. Il Collegio ha rilevato che l’anomalia motivazionale era dedotta ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., e non con i mezzi di cui ai numeri 4) o 5), senza peraltro dedurre la nullità della sentenza per tale ragione. Già sotto questo profilo la censura è inammissibile.
Nel merito, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte distrettuale sia chiarissima. Il giudice di appello aveva reputato nuovo e precluso l’argomento relativo al potere officioso di rilevare la nullità del contratto, introdotto in estremo limite della decisione: la lamentata nullità non riguardava il contratto concluso, ma un diverso contratto “virtualmente a progetto, ma privo del progetto”, mai affermato come tale. Due rilievi obiettivi sorreggono la decisione: l’argomento era stato introdotto immediatamente prima della decisione e si fondava su norme entrate in vigore dopo l’inizio del rapporto.
Il ricorrente, con pertinente mezzo, avrebbe dovuto dedurre perché la Corte d’appello avrebbe errato nel reputare nuovo e inammissibile l’argomento, non nel disattendere nel merito. Il secondo motivo denuncia invece direttamente la violazione dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, senza denunciare alcun error in procedendo. Il primo motivo, solo a un esame superficiale più aderente alla prima ratio decidendi, se ne distacca: il ricorrente sostiene ora che i contratti sarebbero nulli per carenza della causa tipica e che si sarebbero verificate due conversioni successive.
La Corte ha quindi chiarito che il giudice di merito ha ben compreso l’argomento, reputandolo nuovo perché basato su nuove allegazioni in fatto e in diritto. Il Collegio non ha dovuto rilevare l’inammissibilità dei motivi per questioni nuove, perché lo aveva già fatto la Corte territoriale, in base a statuizione non censurata in modo pertinente. La crisi del rapporto tra le fonti richiamate — il regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e l’art. 109, lett. c), d.lgs. n. 209/2005, successivi all’inizio del rapporto — conferma l’inammissibilità della censura. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.