Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate: prelievo riservato al legislatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2436 del 01.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati, pur dovendo assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, non possono adottare atti o provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato in base ai criteri applicabili. Un siffatto contributo di solidarietà è incompatibile con il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Il contributo dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 per gli anni 2012 e 2013 presuppone l’inerzia dell’ente o il parere negativo dei Ministeri vigilanti, non l’illegittimità ex post dei provvedimenti adottati. In caso di contestazione dell’ammontare del trattamento per indebita trattenuta si applica la prescrizione decennale ordinaria, non quella quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ..
Il Fatto
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti impugna la sentenza n. 85/2023 della Corte d’appello di Torino, che aveva accertato l’illegittimità delle trattenute operate sulla pensione dell’iscritto a titolo di contributo di solidarietà e condannato l’ente a restituire gli importi prelevati per il periodo dal 21 dicembre 2011, oltre interessi.
La Cassa propone tre motivi di ricorso: la legittimità del contributo imposto con proprie delibere; l’applicabilità del contributo di solidarietà dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 per il biennio 2012-2013; il rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale. L’iscritto resiste con controricorso. La causa è decisa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento, impongano una trattenuta su una pensione già determinata. Tali atti violano il principio del pro rata e danno luogo a un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione spetta al legislatore. Il percorso muove da Cass. n. 25212/2009 ed è confermato da numerose pronunce successive, tra cui Cass. n. 603/2019, che richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016: è la mancata copertura legislativa richiesta dall’art. 23 Cost. a rendere illegittima la ritenuta.
Il secondo motivo non ha pregio. L’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 ancora il contributo dell’1% a due presupposti alternativi: la mancata adozione, entro il 30 settembre 2012, di misure di equilibrio, ovvero il parere negativo dei Ministeri vigilanti sulle delibere adottate. La lettura proposta dalla Cassa, che vorrebbe equiparare all’inerzia l’ipotesi in cui i provvedimenti siano stati adottati ma dichiarati illegittimi ex post, è esclusa dal dato letterale. In tal caso non si configura alcuna inattività dell’ente, come già affermato da Cass. n. 24651/2024 e Cass. n. 24403/2024. Del resto la stessa Cassa ha escluso ogni inerzia, avendo resistito e agito sul presupposto di aver adottato misure di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio.
Neppure sussistono i vizi denunciati con il terzo motivo. La prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. richiede la liquidità ed esigibilità del credito, sicché, quando è in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., come affermato fin da Cass. n. 31527/2022. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la diversa ipotesi della riliquidazione della pensione e non l’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima. Il differente ambito applicativo esclude la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.
Il ricorso è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, trovano applicazione gli artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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