Vitalizio parlamentare e coniuge divorziato: l’assegno vitalizio non è assimilabile alla pensione, niente quota di reversibilità automatica (Cass. 11634/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 11634/2026, pubblicata il 28 aprile 2026 (R.G.N. 11115/2025) — camera di consiglio del 25 febbraio 2026, Presidente Maria Acierno, Relatore Laura Tricomi.

Il principio di diritto

L’assegno vitalizio parlamentare non è assimilabile al trattamento pensionistico, avendo natura e regime giuridici distinti; il coniuge divorziato che intenda conseguire, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898/1970, la reversibilità in relazione all’ex parlamentare deve dedurre e dimostrare la riconducibilità della propria pretesa alla specifica disciplina del Regolamento delle pensioni dei Senatori, non potendo invocare l’automatica applicazione all’assegno vitalizio del regime proprio della pensione.

Il fatto

Il Tribunale di Roma aveva ripartito la pensione di reversibilità erogata dall’INPS al 50% tra la coniuge divorziata e la coniuge superstite di un ex senatore, ma aveva respinto la domanda relativa alla quota del vitalizio parlamentare. La coniuge divorziata appellava per ottenere anche una quota dell’assegno vitalizio dell’ex coniuge, invocando il Regolamento delle pensioni dei Senatori e l’art. 9 della legge n. 898/1970. La Corte d’appello di Roma respinse, richiamando la giurisprudenza che esclude l’assimilazione tra assegno vitalizio e pensione (Cass. S.U. n. 14920/2016). La divorziata ricorre per cassazione; l’altra parte propone ricorso incidentale condizionato.

La motivazione

I primi due motivi sono inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi: la domanda riguardava l’assegno vitalizio, che la giurisprudenza esclude sia assimilabile al trattamento pensionistico. Il Regolamento delle pensioni dei Senatori (2012) riconosce, sì, il diritto alla reversibilità anche mediante rinvio all’art. 9 della legge n. 898/1970, ma richiede una specifica domanda al Presidente del Senato, con la documentazione prescritta; la censura è però aspecifica, non illustrando su quali elementi la pretesa relativa all’assegno vitalizio fosse sussumibile in quella disciplina, né in quale violazione di legge sia in concreto incorsa la Corte territoriale. Il terzo motivo è inammissibile perché censura un mero obiter dictum. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Esito: dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente alle spese verso le controparti (compensate solo verso l’INPS) e dispone il raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

Il coniuge divorziato non può ottenere automaticamente una quota dell’assegno vitalizio dell’ex parlamentare invocando il regime della reversibilità pensionistica, perché il vitalizio ha natura distinta dalla pensione: occorre ancorare la pretesa alla specifica disciplina regolamentare e ai suoi presupposti, presentando la domanda secondo le modalità previste. Il principio è rilevante per il contenzioso sulla reversibilità e sui diritti economici del coniuge divorziato nei confronti di ex titolari di cariche pubbliche.

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