Inammissibile il motivo non devoluto in appello e la rilettura del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 36872 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che non sia stato devoluto in appello determina l’interruzione della catena devolutiva sul punto e va dichiarato inammissibile, non potendo la questione essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità. È parimenti inammissibile il motivo che si risolva in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita davanti alla Corte di cassazione a fronte di una motivazione logica e persuasiva del giudice di appello. La censura che richiami solo parzialmente gli elementi di prova, senza reale confronto con la motivazione impugnata, è affetta da aspecificità. Ne deriva la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Due ricorrenti sono stati condannati con sentenza della Corte di appello di Napoli dell’11.11.2024 per fatti qualificati a titolo di estorsione. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto, articolando due motivi.
Con il primo motivo hanno dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, per non avere il giudice di appello riqualificato il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Con il secondo hanno prospettato una diversa lettura degli elementi di prova posti a fondamento della responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, dichiarando entrambi inammissibili. Quanto al primo, rileva che la questione della qualificazione giuridica del fatto non era stata devoluta al giudice di appello, come evidenziato dalla stessa difesa e risultante dal riepilogo dei motivi non contestato. Ne consegue, secondo la Corte, l’interruzione della catena devolutiva sul punto.
A sostegno di tale conclusione la Corte richiama un orientamento consolidato, evocando Sez. 2, n. 31650 del 03.04.2017 e Sez. 2, n. 9028 del 05.11.2013, nonché pronunce conformi più recenti. Il principio applicato è che una censura non prospettata nel giudizio di appello non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità, salvo che si tratti di questione rilevabile d’ufficio, ipotesi non ricorrente nel caso concreto.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene non consentito, perché si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito preclusa in cassazione. I ricorrenti, infatti, non si confrontano realmente con la motivazione della Corte di appello, che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta.
La Corte valorizza, in particolare, la piena attendibilità della persona offesa, i riscontri provenienti anche da soggetti esterni alle sue dichiarazioni, la pluralità di azioni minacciose poste in essere in un contesto di spiccata aggressività e le conseguenze derivatene per la persona offesa, dalle quali emerge l’effetto costrittivo della condotta. Tali elementi, ricostruiti con motivazione non censurabile in sede di legittimità, sono stati solo parzialmente richiamati dai ricorrenti, con conseguente aspecificità della censura.
La Corte richiama sul punto Sez. 3, n. 18521 dell’11.01.2018, Sez. 5, n. 15041 del 24.10.2018, Sez. 4, n. 1219 del 14.09.2017 e Sez. 5, n. 48050 del 02.07.2019, a conferma dell’inammissibilità della rilettura del merito. Pertanto dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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