Inammissibile il ricorso contro l’omessa valutazione di motivo di appello generico (Cass. pen. Sez. VII n. 516 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione. Ne consegue che, nonostante la proposizione del gravame, la sentenza di merito passa in giudicato, non instaurandosi il rapporto processuale di impugnazione. È inoltre inammissibile per carenza d’interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ab origine”, poiché l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23.04.2024, confermava la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro mille di multa. Avverso tale pronuncia il difensore d’ufficio dell’imputato proponeva ricorso per cassazione.
Con un primo motivo il ricorrente lamentava i vizi di cui all’art. 606, lettere c), d) ed e), cod. proc. pen., avendo dedotto in appello, con memoria scritta, la nullità della citazione a giudizio per essere stata notificata al difensore d’ufficio e non nei luoghi di cui agli artt. 157, 157-bis, 157-ter e 161 cod. proc. pen.. Con il secondo motivo deduceva la mancanza di motivazione, poiché la Corte territoriale assumeva che il difensore non avesse rassegnato conclusioni, laddove aveva depositato conclusioni scritte presso la casella PEC della Corte di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti i motivi, ne ha dichiarato l’inammissibilità. In via preliminare ha rilevato come la scheda di spoglio avesse indicato la trattazione de plano per violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., norma tuttavia inapplicabile, poiché dalla sentenza di primo grado emergeva che il ricorrente era stato presente in primo grado, mentre la trattazione cartolare del giudizio di appello esclude la configurabilità dell’assenza dell’imputato. Il deposito di memoria da parte del difensore ha però consentito la positiva instaurazione del contraddittorio cartolare, permettendo al collegio di trattenere il ricorso in decisione.
Nel merito, la Corte ha confermato che la memoria di replica era stata effettivamente trasmessa alla Seconda Sezione della Corte di appello di Roma in data 17.04.2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’Allegato al Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenente gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 137/2020. Tuttavia, la dedotta nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello costituiva censura inammissibile, proponendo una lettura degli atti distonica rispetto alla vigente normativa processuale.
L’imputato, presente in primo grado, aveva infatti eletto domicilio presso il difensore e presso tale domicilio eletto era stata correttamente notificata la citazione a giudizio. La dedotta nullità per omessa notifica nei luoghi di cui all’art. 157 cod. proc. pen. è dunque irricevibile. La piena conoscenza del procedimento da parte del ricorrente emergeva, del resto, proprio dalla presentazione della memoria difensiva.
La Corte ha poi richiamato il principio secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri specifici, non può formare oggetto di ricorso, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. V n. 44201 del 29.09.2022; Sez. III n. 10709 del 2014). A tale inammissibilità consegue il passaggio in giudicato della sentenza di merito, poiché essa colpisce l’impugnazione nel suo momento iniziale, con la conseguenza che non si instaura il rapporto processuale di impugnazione (Sez. V n. 4867 del 2000; Sez. I n. 13665 del 1998).
La Corte ha infine osservato che è inammissibile per carenza d’interesse il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ab origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. III n. 46588 del 03.10.2019). Ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p.p. – Prima notificazione all'imputato non detenuto
- Art. 157-bis c.p.p. – Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima
- Art. 157-ter c.p.p. – Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto
- Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso