Inammissibile il motivo che chiede una rilettura delle prove di merito (Cass. civ. Sez. III n. 829 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non attribuisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della vicenda, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito. Spetta in via esclusiva a quest’ultimo individuare le fonti del convincimento, assumere e valutare le prove e scegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione. Il motivo che si risolve nella mera doglianza di un apprezzamento difforme dalle aspettative della parte è inammissibile.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale esercitante attività di ristorazione agisce per il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’allagamento dell’immobile, causato dal cedimento della colonna condominiale di scarico delle acque nere. Convenuti sono il Condominio e la compagnia di assicurazioni chiamata in causa.

Il Tribunale rigetta la domanda, rilevando che alla data del sinistro l’azienda era concessa in affitto. La Corte d’appello conferma, negando la legittimazione del proprietario a far valere i danni agli arredi e alle attrezzature, escludendo la responsabilità del custode e la prova della chiusura dell’attività e del mancato guadagno. Propone ricorso per cassazione il titolare; resistono la società assicurativa, con ricorso incidentale condizionato, e il Condominio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina con priorità il quarto motivo, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.: è consentito sostituire al criterio dell’ordine delle questioni, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., quello dell’evidenza, in una prospettiva di economia processuale e celerità del giudizio.

Nel merito, la Corte ribadisce che il vizio di omesso esame non consente di riesaminare l’intera vicenda, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione. Il giudice di merito è arbitro esclusivo dell’individuazione delle fonti del convincimento e della scelta tra i mezzi di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Diversamente, il motivo si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni di merito, estranea alla natura del giudizio di legittimità.

La Corte territoriale, osserva il Collegio, non ha trascurato alcun elemento probatorio: ha escluso la prova della chiusura dell’attività per assenza di documentazione contabile e ha negato valenza al preventivo dei falegnami, privo di data certa e non supportato da riscontri. Quanto al DVD e al materiale fotografico, ne ha escluso la diretta rilevanza, sottolineando che il mancato espletamento dell’accertamento tecnico preventivo non consentiva, a distanza di tempo, una consulenza di carattere meramente esplorativo. La scheda dei periti, invocata dal ricorrente, non è decisiva: essa qualifica il sinistro non indennizzabile e riconduce i danni a tracce già rilevate nei precedenti allagamenti.

Il motivo, formulato secondo un modello difforme dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è pertanto inammissibile. Il suo rigetto comporta la definitiva esclusione della prova del danno e rende irrilevante l’esame degli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato.

In conclusione, il ricorso principale è rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale. Le spese di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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