Reddito di inserimento sociale limitato a sei mesi salvo rinnovo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 830 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di inserimento sociale disciplinato dalla Delibera del Consiglio comunale di Torino n. 2000/2001, il riconoscimento della situazione giuridica di diritto soggettivo in capo all’istante non esclude che la concessione della provvidenza sia subordinata all’accertamento dei presupposti previsti dalla disciplina comunale. L’art. 18, commi 4 e 5, della Delibera n. 2000/2001 va letto in connessione sistematica con l’art. 7, comma 1, della stessa Delibera: la durata massima dell’erogazione è fissata in sei mesi, mentre l’eventuale rinnovo presuppone una specifica domanda dell’interessato e la previa verifica della permanenza dei requisiti. È pertanto corretto circoscrivere la condanna dell’ente al solo semestre successivo alla presentazione della domanda, dichiarando inammissibili le ulteriori domande di rinnovo proposte nel corso del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito nei confronti del Comune di Torino per conseguire il reddito di inserimento sociale previsto dal Titolo III, artt. 5 e seguenti, della Delibera del Consiglio comunale n. 2000/2001. La domanda era stata accolta in primo grado, in sede di rinvio, limitatamente a un semestre.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 01.08.2016, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’interessato. Quest’ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione, censurando l’interpretazione dell’art. 7, comma 1, della Delibera n. 2000/2001 e il contrasto con la statuizione delle Sezioni Unite n. 15297 del 2014. Il Comune ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 7, comma 1, della Delibera n. 2000/2001, dell’art. 2, l. n. 328/2000, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe contraddetto il dictum delle Sezioni Unite n. 15297 del 2014, con cui era stata riconosciuta natura di diritto soggettivo alla posizione dell’istante.

Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, avevano comunque evidenziato che la concessione della provvidenza resta subordinata all’accertamento dei presupposti richiesti, la cui legittimità non era stata contestata.

La Delibera prevede che la durata massima dell’erogazione sia limitata a sei mesi (art. 18, comma 4), salva la possibilità di un rinnovo che presuppone logicamente una domanda dell’interessato ed è subordinato alla previa verifica della permanenza dei requisiti (art. 18, comma 5). I giudici territoriali hanno dunque correttamente circoscritto la condanna al semestre successivo alla domanda, dichiarando inammissibili le ulteriori domande di rinnovo proposte nel corso del giudizio.

Non rileva in contrario l’art. 7 della Delibera, secondo cui il reddito è erogabile finché persistono le condizioni che lo legittimano: tale previsione va letta in connessione sistematica con l’art. 18, che disciplina la durata dell’erogazione e le verifiche necessarie in caso di rinnovo. Non si potrebbe argomentare diversamente senza censurare la legittimità dell’art. 18 per contrasto con l’art. 2, l. n. 328/2000, questione che le stesse Sezioni Unite avevano ritenuto estranea all’oggetto del contendere.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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