Licenziamento collettivo: no contestualità comunicazione, inammissibile il motivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7695 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento collettivo, quando il giudice di rinvio ha dichiarato inammissibile per novità la doglianza relativa all’omessa contestualità tra le comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 e i singoli recessi, la censura che contesti tale valutazione investe l’interpretazione di atti processuali di parte. Si tratta di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che non può essere sindacato in cassazione come violazione di legge sostanziale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. La motivazione non è apparente quando, pur sintetica, individui il nesso causale tra recesso e ridimensionamento e si fondi su decisioni di legittimità relative alla medesima procedura. Neppure è fondata la tesi dell’inapplicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dipendenti di istituto di credito già pubblico, poiché la salvezza dei diritti quesiti ex art. 3, comma 2, l. n. 218/1990 concerne le posizioni già acquisite e non le mere aspettative.
Il Fatto
Il lavoratore impugnava il recesso intimatogli nell’ambito di una procedura di riduzione del personale percorsa dalla banca. Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava l’inefficacia del licenziamento per l’omesso invio della comunicazione alla Commissione regionale per l’impiego, condannando la società alla reintegra e al pagamento di un’indennità. La Corte d’appello confermava.
La Cassazione, con una precedente pronuncia, accoglieva il ricorso della banca, cassava con rinvio e affermava che l’inefficacia non può essere dichiarata quando la procedura si è svolta correttamente e risulta omessa solo la comunicazione alla Commissione regionale, per un’impresa non rientrante nel campo dell’intervento straordinario di integrazione salariale. In sede di rinvio la Corte d’appello accoglieva l’appello della banca e rigettava la domanda del lavoratore. Da qui il nuovo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorrente lo aveva formulato esclusivamente ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., prospettando la violazione dell’art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 sotto il profilo della mancata contestualità tra le lettere di licenziamento e la comunicazione. La Corte del rinvio, però, non si era pronunciata nel merito: aveva ritenuto la doglianza nuova, perché non sollevata nei gradi precedenti.
Il ricorrente, per superare tale rilievo, contrapponeva ai giudici di rinvio una diversa lettura dei propri atti, sostenendo di avere tempestivamente contestato l’omesso invio. Il Collegio osserva che simili deduzioni attengono all’interpretazione di atti processuali di parte, attività di regola rimessa al giudice del merito. Non prospettandosi una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. né una nullità della sentenza, ma solo una violazione di legge sostanziale, l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo, che denuncia motivazione apparente ex art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., è infondato. La Corte territoriale aveva argomentato il nesso causale tra il recesso e il ridimensionamento, richiamando l’accordo quadro e la riconduzione della posizione del lavoratore alle unità in esubero, e aveva fatto proprie le considerazioni di legittimità sul criterio di scelta della pensionabilità. Tale motivazione integra il c.d. minimo costituzionale indicato da Cass. Sez. un. n. 8053/2014.
Il terzo motivo è parimenti infondato. La Corte del rinvio aveva escluso l’applicabilità della disciplina pubblicistica al rapporto, poiché dopo il 1990 erano stati stipulati nuovi contratti collettivi e il regime di stabilità non sopravvive alla privatizzazione. La salvezza dei diritti quesiti ex art. 3, comma 2, l. n. 218/1990 riguarda le posizioni già acquisite al patrimonio del prestatore, non le mere aspettative, non potendosi configurare un diritto quesito prima che il datore manifesti la volontà di recedere. La sentenza impugnata è conforme ai principi di Cass. n. 29047/2017 e Cass. n. 24109/2016, relative alla medesima procedura. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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