Inammissibile il motivo che chiede una rivalutazione delle prove in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 27834 del 19.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo la violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., rimetta in discussione la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti compiuti dal giudice di merito, invocando un ulteriore grado di giudizio non consentito. La valutazione delle prove esperite dal giudice del merito, se sorretta da motivazione non illogica né apparente e idonea a superare il minimo costituzionale, non è sindacabile in sede di legittimità. Il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. opera esclusivamente con riguardo ai fatti materiali dedotti nel processo e non alle argomentazioni giuridiche né ai contegni tenuti dalle parti in sede stragiudiziale. La sua inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova solo se la contestazione sia dovuta in giudizio, nell’ambito della circolarità fra allegazione, contestazione e prova.

Il Fatto

L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento con cui contestava al contribuente, gestore di apparecchi elettronici per il gioco, l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi, quantificati in oltre 257.000 euro, con maggiori imposte a titolo di IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. L’accertamento si fondava su due presunzioni: la deduzione del 75% delle giocate a titolo di vincite e la ripartizione al 50% dei guadagni fra concessionaria ed esercente.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, rilevando che l’avviso non teneva conto della ripartizione percentuale dei ricavi indicata nei contratti. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello principale dell’ufficio e accoglieva quello incidentale del privato. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo — violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2697 cod. civ. — è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che, sotto l’apparente deduzione di un errore di diritto, la ricorrente si limita a rimettere in discussione la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti già compiuti dal giudice del merito, chiedendo di fatto un inammissibile terzo grado di merito. La motivazione della decisione impugnata non appare illogica né apparente e supera il minimo costituzionale.

La Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui è inammissibile il motivo con cui la parte sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur allegando gli atti processuali su cui fonda la diversa interpretazione, essendo precluso in sede di legittimità un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Sez. II, ord. n. 10927 del 23/04/2024). Nella stessa direzione si era espressa Sez. Un. n. 34476 del 27/12/2019, per la quale è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.

Il secondo motivo — violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. — è dichiarato infondato. Secondo la ricorrente, a seguito della notifica dell’invito a comparire, il contribuente avrebbe tenuto un comportamento di non contestazione stragiudiziale, rendendo i fatti “incontroversi”. La Corte esclude questa impostazione: il principio di non contestazione, recepito dall’art. 115 cod. proc. civ. dopo la novella del 2009, è destinato a formarsi in giudizio, nell’ambito della circolarità fra allegazione, contestazione e prova dei fatti, senza riguardare i contegni tenuti stragiudizialmente. La parte può mantenere un contegno di accondiscendenza per ricercare un accordo transattivo, restando integro il diritto di contestare in giudizio l’altrui pretesa.

La Corte precisa inoltre che il principio di non contestazione trova applicazione solo con riferimento a fatti materiali e non a valutazioni di contenuto ideologico, richiamando Cass. civ. Sez. III n. 5356 del 05/03/2009 e la fondamentale Cass. civ. Sez. Un. n. 11353 del 17/06/2004. Né rileva l’argomento della specificità del processo tributario, perché l’errore del motivo si impone “a monte”, pretendendo di desumere la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. da un mero contegno omissivo stragiudiziale, per di più dedotto in modo generico. Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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