Inammissibile il parere sull’organizzazione degli uffici comunali (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 68 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti può esercitarsi solo su quesiti che attengano alla nozione di contabilità pubblica, da intendersi in senso stretto quale attività contabile e finanziaria diretta alla tutela degli equilibri di bilancio. Esula da tale nozione il quesito che investa l’organizzazione amministrativa dell’ente locale e, in particolare, il conferimento delle funzioni di direttore generale al segretario comunale ai sensi degli artt. 97, comma 4, e 108, comma 4, del TUEL, ancorché il relativo assetto comporti riflessi di spesa. L’eventuale incidenza finanziaria non è sufficiente a radicare la competenza consultiva, né a giustificare un’estensione oggettiva che immetterebbe la Corte nei processi decisionali degli enti, condizionando l’attività amministrativa sottoposta a controllo esterno e neutrale.
Il Fatto
Il sindaco di un Comune con popolazione residente superiore agli ottantamila abitanti ha rivolto alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere, trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali. Il quesito verte sulla portata degli artt. 97, comma 4, e 108, comma 4, del TUEL e chiede se il combinato disposto continui a consentire il conferimento al segretario comunale delle funzioni di direttore generale a prescindere dalla dimensione demografica dell’ente, alla luce di un obiter della sentenza n. 23/2019 della Corte costituzionale.
Il quesito muove dalla premessa che la normativa interessata incida sulle spese di personale sostenibili e dunque ricada nella materia della contabilità pubblica.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto riconosciuto l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo, essendo la richiesta sottoscritta dal sindaco e trasmessa per il tramite del CAL. Ha poi concentrato l’esame sull’ammissibilità oggettiva, verificando l’attinenza del quesito alla nozione di contabilità pubblica di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, come interpretata dalla giurisprudenza contabile di orientamento.
La Sezione ha richiamato il quadro normativo di riferimento, rilevando che gli artt. 97 e 108 del TUEL disciplinano il ruolo e le funzioni del segretario comunale e del direttore generale, e ha dato conto della sopravvenuta soppressione della figura del direttore generale nei comuni con popolazione non superiore a centomila abitanti. Ha inoltre precisato che la Corte costituzionale n. 23/2019 ha deciso su una questione relativa all’art. 99 del TUEL, dichiarandola in parte inammissibile e in parte infondata, e che l’affermazione richiamata dal Comune costituisce un semplice obiter.
Nel merito dell’ammissibilità, il collegio ha osservato che le norme di cui si chiede l’interpretazione attengono all’organizzazione amministrativa dell’ente comunale e non alla contabilità pubblica. Stabilire se il sindaco possa conferire al segretario le funzioni di direttore generale è questione prettamente organizzativa e amministrativa, che resta estranea alla materia consultiva anche quando il conferimento comporti un incremento della spesa per il trattamento retributivo, comunque vincolato alle previsioni del CCNL Dirigenti e Segretari generali.
La decisione si fonda sul principio nomofilattico secondo cui non sono condivisibili letture estensive che ricomprendano nella contabilità pubblica qualsivoglia attività dell’ente con riflessi finanziari, dovendosi privilegiare un’accezione strettamente inerente alle attività contabili in senso stretto. La Sezione ha richiamato il rischio che un’irragionevole dilatazione dell’attività consultiva immetta la Corte nei processi decisionali degli enti, condizionando l’attività amministrativa soggetta a un controllo che deve restare esterno e neutrale.
Il collegio ha infine escluso che la pronuncia integri un contrasto giurisprudenziale con i risalenti pareri delle Sezioni regionali che avevano esaminato nel merito la questione, essendo tali deliberazioni anteriori al superamento dell’ampia accezione di contabilità pubblica. Ha quindi dichiarato l’inammissibilità oggettiva della richiesta di parere.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.