Sviamento del contributo pubblico e responsabilità solidale della società e dell’amministratore (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 90 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato percettore di un contributo gravante sulle finanze pubbliche è legato all’amministrazione erogatrice da un rapporto di servizio e risponde dinanzi alla Corte dei conti del danno cagionato distogliendo le risorse dalla finalità cui erano preordinate. La mancata rendicontazione della spesa rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile di necessaria documentazione e giustificazione della spesa, e determina l’inversione dell’onere della prova a carico del percettore, tenuto a dimostrare il corretto impiego del beneficio. Alla responsabilità della società si affianca quella personale del socio amministratore che, avendo sottoscritto la domanda e il contratto di finanziamento, si è ingerito nella gestione del pubblico denaro, divenendo agente contabile di fatto. La consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando integra il dolo e fonda la condanna in solido ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della legge n. 20/1994.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società e il suo socio amministratore, nelle rispettive vesti di percettrice e di legale rappresentante, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 38.408,13 in favore della società in house e, per essa, della Regione Piemonte.

La società aveva ottenuto nel 2008 un finanziamento agevolato a valere sulla normativa regionale sull’artigianato, in parte con fondi regionali, senza inviare la rendicontazione finale entro il termine previsto e risultando morosa nel rimborso. Seguivano la revoca degli affidamenti bancari, la revoca totale dell’agevolazione e un atto di costituzione in mora. Recuperata parzialmente la somma in sede esecutiva, residuava il credito oggetto di causa. I convenuti hanno chiesto la riduzione del danno per la mancata escussione della garanzia consortile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui è configurabile un rapporto di servizio tra l’amministrazione erogatrice e il percettore che disponga della somma in modo difforme dal preventivato, frustrando lo scopo pubblico. Il privato è compartecipe diretto dell’attività istituzionale, in virtù della funzionalizzazione pubblica della gestione del contributo.

Nel caso concreto risultano accertati gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità: la domanda di finanziamento, la concessione e l’erogazione, la scadenza del termine di rendicontazione, la revoca dell’agevolazione per mancata trasmissione del rendiconto. La rendicontazione è elemento cardine del procedimento, poiché consente di verificare coerenza e congruità della spesa: in sua assenza si configura una verosimile distrazione del finanziamento.

L’onere non è stato validamente assolto. La documentazione è stata prodotta solo in sede istruttoria e giudiziale, a distanza di anni, ed è risultata scarsa e incoerente: a fronte di un finanziamento superiore, consta una fattura di importo inferiore e nessuna prova dell’effettivo pagamento. La produzione tardiva non consente di ricostruire la destinazione del bene alla finalità pubblica, ben potendo lo stesso essere stato rivenduto o destinato ad altro progetto.

Alla responsabilità della società si affianca quella personale dell’amministratore, che ha sottoscritto domanda e contratto e ha omesso la rendicontazione e la restituzione, divenendo agente contabile di fatto. La Corte richiama il principio per cui la responsabilità erariale attinge anche i soggetti legati da rapporto organico alla persona giuridica fruitrice dei fondi, quando dai loro comportamenti derivi la distrazione.

Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo nella consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando, confermata dal silenzio serbato di fronte alla revoca e alla costituzione in mora. Sulla richiesta di scomputo della garanzia consortile, la Corte osserva che l’escussione presuppone la previa aggressione dei debitori principali e che dell’eventuale incameramento si potrà tener conto solo in sede esecutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *