Inammissibile il ricorso contro la prescrizione senza constatazione ictu oculi (Cass. pen. Sez. 7 n. 234 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto quando le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. La valutazione richiesta appartiene al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, e non a quello di apprezzamento, risultando incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento. Ne consegue che è inammissibile il ricorso che censuri la motivazione del giudice di merito per non avere prosciolto nel merito anziché dichiarare la prescrizione.
Il Fatto
La difesa di tre ricorrenti impugna con un unico atto la sentenza della Corte d’appello di Bari, con la quale è stata emessa pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti, anziché una sentenza con formula di proscioglimento nel merito.
Il ricorso si articola in un unico motivo, sviluppato in due censure, con cui si deduce vizio della motivazione per avere i giudici di merito omesso di accertare l’insussistenza del fatto e la sua non rilevanza penale. La questione approda così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva anzitutto che il motivo è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità. La Corte d’appello ha reso una motivazione del tutto congrua rispetto allo standard previsto nell’ipotesi di intervenuta estinzione del reato.
Il giudice è legittimato a pronunciare assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile.
Da ciò discende che la valutazione demandata al giudice appartiene più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento, e risulta quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento.
Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009 e, in senso conforme, Sez. 6 n. 27725 del 22/03/2018, ove si è ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice d’appello non può compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze emergenti ictu oculi dagli atti.
I ricorsi vengono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.