Aggravamento della misura di sicurezza e trasgressioni non ancora accertate (Cass. pen. Sez. I n. 30827 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione della misura di sicurezza della libertà vigilata con quella più grave dell’assegnazione a una casa di lavoro, conseguente alla trasgressione degli obblighi imposti, rientra nel potere discrezionale del giudice di sorveglianza. L’apprezzamento dell’accentuarsi della pericolosità sociale può essere ancorato a fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza che sia necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale. La valutazione della condotta e della personalità del condannato prescinde, ai fini dell’aggravamento, dall’accertamento giudiziale della sua responsabilità penale, che resta privo di decisivo rilievo.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza aveva sostituito la misura di sicurezza della libertà vigilata, già applicata per la durata di un anno, con quella della casa lavoro per la durata minima di due anni. Il Tribunale di sorveglianza rigettava l’appello proposto dalla ricorrente avverso tale provvedimento, richiamando le sue frequentazioni con un soggetto pregiudicato e le denunce riportate per reati di minacce e lesioni personali commessi in concorso con un terzo ai danni di un’altra persona.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura di violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduceva che il giudice di merito non aveva tenuto conto della personalità e del percorso rieducativo intrapreso, e che gli elementi posti a fondamento dell’aggravamento non erano assistiti da pronunce giurisdizionali.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato. Il Collegio rileva che l’impugnazione non individua singoli profili del provvedimento da censurare, ma tende a provocare una rivalutazione nel merito dei presupposti della sostituzione, già vagliati dal Tribunale di sorveglianza rispetto alle emergenze processuali. I comportamenti della ricorrente, reiterati nel tempo, rendevano evidente l’elevata pericolosità sociale, accentuata dal radicamento del suo nucleo familiare nell’ambiente della criminalità organizzata partenopea.

Il giudice di merito richiamava il controllo in compagnia di un soggetto pregiudicato per bancarotta fraudolenta e le denunce per minacce e lesioni personali, confermando la pericolosità della ricorrente. Tali episodi non venivano valutati isolatamente, ma correlati agli esiti delle attività di intercettazione e alla segnalazione della Direzione Distrettuale Antimafia, che evidenziava la mancata rescissione dei collegamenti con il clan di appartenenza.

Nel percorso argomentativo la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità consolidata, affermata da Sez. I n. 29859 del 24/06/2009, secondo cui rientra nel potere discrezionale del giudice l’apprezzamento dell’accentuarsi della pericolosità sociale in presenza di trasgressioni degli obblighi imposti con la libertà vigilata, e quindi la decisione di aggravamento della misura.

La Corte precisa che la sostituzione della libertà vigilata con la misura più grave può essere ancorata a fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza attendere la definizione del procedimento penale. Per l’inasprimento si instaura una procedura giurisdizionale in cui rileva la valutazione della condotta finalizzata a stabilire la pericolosità sociale, prescindendo dall’accertamento giudiziale della responsabilità penale.

Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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