Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello e censura la pena (Cass. pen. Sez. VII n. 4209 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e alla fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con l’onere di motivazione assolto mediante congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Tale censura non è consentita dalla legge in sede di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente è stata ritenuta concorrente nel reato dalla Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 06/03/2024, che ha confermato il giudizio di responsabilità e la pena irrogata in primo grado. Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e l’eccessività della pena.
La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché la ricorrente assume che la sentenza di appello non abbia adeguatamente argomentato sul contributo causale e sulla dosimetria sanzionatoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello, puntualmente disattesi dal giudice di merito. La Corte rileva che tali doglianze sono soltanto apparenti, poiché non assolvono la funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Nel merito della responsabilità, la Corte d’appello aveva indicato con corretti argomenti logici e giuridici gli elementi in forza dei quali la ricorrente è stata ritenuta concorrente nel reato, sulla scorta di precisi e individualizzanti indici dimostrativi sia del contributo causale prestato sia della consapevolezza dell’agire illecito altrui.
Il secondo motivo, che contesta l’eccessività della pena, è dichiarato non consentito dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto: il giudice di appello ha ritenuto, con motivazione non illogica, che nonostante l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. la pena fosse comunque congrua. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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