Motivi inammissibili se non contrastano la ratio decidendi e chiedono terzo grado (Cass. civ. Sez. III n. 2765 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che omette di confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità. È parimenti inammissibile, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il motivo che, sotto la rubrica della violazione o falsa applicazione di legge, sottoponga a critica le valutazioni probatorie e i fatti accertati dai giudici di merito, al fine di ottenere un inesistente terzo grado di merito. Il trasferimento della causa da una sezione civile ordinaria alla sezione fallimentare del medesimo ufficio giudiziario non integra violazione del giudice naturale precostituito per legge, restando unico l’ufficio in cui il giudice è incardinato.
Il Fatto
La controversia origina da una compravendita immobiliare ritenuta affetta da simulazione assoluta, stipulata tra un acquirente e i venditori. In primo grado il Tribunale di Napoli, in composizione fallimentare, aveva condannato l’acquirente alla restituzione dei frutti civili in favore delle curatele fallimentari dei venditori.
La Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello principale dell’acquirente e di quello incidentale dei fallimenti, aveva ridotto l’importo della restituzione e rideterminato la superficie dell’immobile, rigettando il resto. Proposto ricorso per cassazione dagli eredi dell’acquirente, nel frattempo deceduto, i fallimenti si sono difesi con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i cinque motivi e ne dichiara l’inammissibilità o l’infondatezza. Quanto al primo, relativo alla mancata ammissione di documenti in appello, il motivo omette di confrontarsi con la ratio decidendi del giudice di secondo grado, che aveva rilevato la tempestiva producibilità della documentazione già in primo grado. Su tale specifico argomento il ricorso tace, incorrendo nell’inammissibilità.
Il secondo motivo, sulla costituzione del giudice e sul passaggio della causa dalla sezione civile alla sezione fallimentare del Tribunale di Napoli, è dichiarato infondato. La Corte osserva che i giudicanti appartengono al medesimo ufficio giudiziario, sicché non si configura alcuna violazione degli artt. 25 Cost. e 158 cod. proc. civ. né alcun allontanamento dal giudice naturale, dovendosi ritenere unico il giudice perché unico è l’ufficio in cui è incardinato.
Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 2719 cod. civ. in tema di documenti in fotocopia, è dichiarato palesemente inammissibile per non aver chiarito quando il tema fosse stato oggetto di appello.
Il quarto e il quinto motivo sono respinti con una considerazione comune. Sotto la rubrica della violazione degli artt. 1414 e 1415 cod. civ. sulla simulazione assoluta e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. sulle presunzioni semplici, i ricorrenti censurano in realtà i fatti accertati e gli elementi probatori utilizzati. La Corte rileva la doppia inammissibilità: da un lato la violazione del perimetro dell’art. 360 cod. proc. civ., dall’altro quella dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, non essendo ancora dispiegato l’effetto soppressivo dell’art. 3 d.lgs. n. 149 del 2022 per le impugnazioni avverso sentenze depositate dopo il 28 febbraio 2023. Compito del giudice di legittimità non è un riesame del merito. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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