Utili extracontabili a ristretta base e prova contraria del socio (Cass. civ. Sez. V n. 21166 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria. La presunzione, fondata sull’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, determina l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Stante l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società e al singolo socio, non è necessario, nel giudizio promosso da quest’ultimo, che l’accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società sia divenuto definitivo. A seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione, da detrarre dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto in parte il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento per l’anno 2006. A quest’ultima era stato imputato il 48% degli utili accertati in capo a una srl, pari alla quota di partecipazione nella società, considerata a ristretta base partecipativa.
L’accertamento traeva origine da indagini bancarie sul conto corrente della società. La CTR, senza provvedere sull’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello relativo al reddito societario, aveva accolto parzialmente l’appello, osservando che, sebbene la ricostruzione dei ricavi fosse legittima, si sarebbero dovuti considerare i costi presuntivamente sostenuti per realizzare i maggiori ricavi accertati.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su quattro motivi e la Corte li esamina partitamente. Con il primo si deduce motivazione omessa o apparente, per avere la CTR motivato considerando l’avviso di accertamento nei confronti della società anziché quello verso la contribuente.
Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza, apparenza, manifesta contraddittorietà o perplessità della motivazione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata. Nella specie la motivazione attinge pienamente tale soglia. Il richiamo all’accertamento verso la società non è indice di illogicità, ma applicazione dei principi in materia: la presunzione pro quota è legittima e non richiede che l’accertamento societario sia definitivo, poiché le relative risultanze costituiscono antecedente logico-giuridico del prelievo verso il socio.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. per non avere la CTR sospeso il giudizio in attesa della definizione di quello sul reddito societario. Il motivo è infondato. Quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma può essere adottata in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c..
Spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla decisione di primo grado, attendere la sua stabilizzazione o decidere in senso difforme quando ritenga, su ragionevole valutazione prognostica, che possa essere riformata. Nel caso di accertamento verso il socio, la sospensione ex art. 295 c.p.c. opera allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado; una volta definita con sentenza non passata in giudicato, si applica la sospensione facoltativa. Il giudice del merito ha esercitato legittimamente tale potere discrezionale.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, attengono alla riduzione dei maggiori imponibili operata dalla CTR mediante riconoscimento di una percentuale di costi. Anch’essi sono infondati. A seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, di fronte alla presunzione legale di ricavi occulti da accertamenti bancari, il contribuente può opporre la prova presuntiva contraria eccependo una incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione, da detrarre dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese, essendo la contribuente rimasta intimata.
Nota della Redazione
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