Transfer pricing e metodo OCSE nell’accertamento del valore normale (Cass. civ. Sez. V n. 19512 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di transfer pricing, la disciplina dell’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986 non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, essendo finalizzata alla repressione dello spostamento artificioso dei profitti in altra giurisdizione. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provare che le transazioni infragruppo sono avvenute a un prezzo inferiore al valore normale, mentre non deve provare né il conseguimento di un concreto vantaggio fiscale né la maggiore fiscalità nazionale; il contribuente è a sua volta tenuto a dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato normali. La definizione di valore normale, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986, impone una valutazione secondo le linee guida OCSE, con il metodo più appropriato alle circostanze e senza gerarchia tra i metodi. L’esclusione apodittica dal campione di comparabili di società in perdita o prive di dati contabili contrasta con le linee guida medesime.

Il Fatto

Nel 2012 l’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente tre avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA per i periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010. L’accertamento, scaturito da un processo verbale di constatazione, contestava l’indeducibilità di costi infragruppo per servizi gestionali addebitati dalla controllante estera, oltre ad altri costi non inerenti o non documentati e a un’indebita detrazione IVA.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, annullando i primi due rilievi. La Commissione Tributaria Regionale, su appello dell’Ufficio e appello incidentale della società, accoglieva l’appello principale. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione articolato in dieci motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare, per la portata assorbente, i motivi sulla motivazione apparente e li rigetta: la sentenza impugnata supera il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., avendo esplicitato le ragioni del mark-up mediano applicato e della ripresa a tassazione dei costi ritenuti indeducibili.

I motivi primo e quinto, con cui la ricorrente censurava direttamente gli avvisi di accertamento per carenza di motivazione, sono dichiarati inammissibili: le doglianze attengono all’accertamento di merito della C.T.R. e il contenuto degli avvisi è riportato solo a stralci, con difetto di autosufficienza ex art. 366, primo comma, num. 6), cod. proc. civ..

I motivi secondo, quarto, sesto e ottavo, esaminati congiuntamente perché riguardanti i criteri di determinazione del prezzo di trasferimento e la ripartizione dell’onere della prova, sono accolti. La Corte ribadisce che la norma sul transfer pricing non è antielusiva in senso proprio e ripartisce l’onere probatorio: all’Ufficio spetta provare il prezzo inferiore al valore normale, al contribuente la normalità del valore di mercato. La benchmark analysis dell’Ufficio risulta viziata perché esclude senza giustificazione le società con risultati negativi in almeno due esercizi su tre e include soggetti non comparabili per dimensione e attività, senza che la C.T.R. abbia svolto alcuna analisi fattuale.

Quanto ai servizi gestionali “executive”, “facilities” e “it”, i costi sostenuti per l’acquisto di servizi sulla base di un contratto infragruppo soddisfano le condizioni dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 se documentati. La C.T.R. avrebbe dovuto esaminare il contratto prodotto in primo grado.

Il nono motivo è rigettato, avendo la C.T.R. accertato in fatto l’indimostrata utilità e documentazione dei costi. Il decimo motivo è infondato: la Corte conferma la retroattività dell’art. 1, comma 281, della legge n. 147/2013, norma di interpretazione autentica che estende il transfer pricing ai fini IRAP dal 2008. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *