Inammissibili i ricorsi su bilanciamento e domicilio digitale (Cass. pen. Sez. III n. 7044 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati associativi ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante di cui al quarto comma della medesima disposizione richiede una motivazione ancorata al criterio di ragionevolezza del percorso logico, non essendo sufficiente il richiamo alla sola assenza di collaborazione o all’ammissione di addebito intervenuta su un quadro probatorio già consolidato. La contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve essere interna alla sentenza impugnata: è quindi esclusa quando derivi da una difforme valutazione dello stesso fatto tra i due gradi di merito o dal raffronto con altre sentenze relative a fatti ritenuti sovrapponibili, non imponendo tale raffronto alcun allineamento della dosimetria. Il giudizio di bilanciamento costituisce espressione di discrezionalità del giudice, sindacabile solo nei limiti della ragionevolezza del percorso argomentativo. Quanto alle impugnazioni, la disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, resta applicabile ai ricorsi proposti sino al 24 agosto 2024.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 marzo 2024, riformava parzialmente la pronuncia del Gup del tribunale di Napoli del 10 marzo 2023, che aveva condannato quattro imputati per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena finale.

Avverso tale decisione gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione. Due di essi censuravano il rigetto o la sola equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante del quarto comma dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, invocando anche il raffronto con sentenze emesse su fatti ritenuti analoghi e più gravi. Un terzo lamentava la mancata riduzione di pena ex art. 89 cod. pen. nonostante una perizia sulla capacità di intendere e di volere. Un quarto, infine, contestava il bilanciamento senza rispondere alle doglianze difensive specifiche.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’istanza di rinvio per asserito legittimo impedimento del difensore, presentata in udienza mediante fotocopia di certificato medico. Richiamando l’art. 121 cod. proc. pen., che impone il deposito delle richieste in cancelleria, e la giurisprudenza di legittimità in materia di impedimenti, la Corte dichiara l’inammissibile l’istanza, rilevando l’assenza di regolare invio e l’irrilevanza della riserva di produrre l’originale, poiché il giudice decide sugli atti prodotti al momento dell’istanza.

Quanto al primo ricorso, l’inammissibilità deriva dalla genericità delle argomentazioni difensive sul presunto cambio di vita, fondate su un trasferimento del nucleo familiare e su una lettera di disponibilità all’assunzione rimasta priva di seguito. Non risulta manifestamente illogica l’esclusione della prevalenza delle attenuanti, rafforzata dall’ammissione intervenuta su un compendio probatorio già consolidato e dall’assenza di collaborazione o resipiscenza.

Riguardo al secondo ricorso, la Corte ribadisce che la contraddittorietà della motivazione deve essere interna al provvedimento impugnato. Il raffronto con altre sentenze relative a fatti ritenuti sovrapponibili non vincola il giudice ad allineare la dosimetria; i giudici di merito si erano limitati a considerare la mitezza dei trattamenti comparati come elemento utile al riconoscimento delle attenuanti, giungendo poi, in applicazione dei criteri di ragionevolezza, al solo giudizio di equivalenza. Il bilanciamento, in quanto valutazione di contrapposte circostanze, resta espressione di discrezionalità sindacabile nei limiti della ragionevolezza del percorso logico.

Il terzo ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di elezione o dichiarazione di domicilio. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite del 18 ottobre 2024, secondo cui l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogato dalla legge n. 114/2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, richiedendosi il richiamo espresso alla precedente dichiarazione di domicilio. Nel merito, le censure risultano analoghe a quelle respinte con il secondo ricorso.

Il quarto ricorso è inammissibile perché riferito a motivi oggetto di rinuncia nell’ambito del concordato intervenuto, non potendo essere esaminate doglianze che trovano fondamento in motivi già oggetto di rinunzia. Ne consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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