Intempestiva la proposta di concordato in appello nel rito cartolare (Cass. pen. Sez. III n. 7043 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito d’appello a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo funzionalmente preordinati al corretto sviluppo del contraddittorio. Ne consegue che il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione, senza che l’imputato possa limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del diritto di difesa. In particolare, la proposta di concordato in appello depositata oltre il termine di cinque giorni liberi anteriori all’udienza è intempestiva e la sua omessa valutazione non integra alcun vizio deducibile ex art. 606 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado con rito abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 4.000 euro di multa per detenzione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, proponeva appello. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 22 aprile 2024, riqualificava il fatto nell’ipotesi attenuata del comma 5 della medesima disposizione e rideterminava la pena in un anno di reclusione e 1.000 euro di multa, già ridotta per la scelta del rito.
La difesa aveva depositato, il 19 aprile 2024, una proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi di appello tranne quello sul trattamento sanzionatorio, ottenendo in pari data il parere favorevole del Procuratore generale presso la Corte distrettuale. L’atto era stato trasmesso alla cancelleria il giorno stesso, per l’udienza fissata al 22 aprile 2024. La Corte territoriale non ne aveva dato atto nella decisione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per l’omessa valutazione della proposta di concordato. La difesa allega i motivi di appello, la proposta del 19 aprile 2024, il consenso del Procuratore generale e la prova dell’avvenuta trasmissione alla Corte d’appello.
La Suprema Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis. La nuova disciplina dell’art. 599-bis cod. proc. pen., che fissa a quindici giorni prima dell’udienza il termine a pena di decadenza per la presentazione di simili istanze, non opera nel caso concreto per effetto delle norme transitorie di proroga del rito cartolare. Trovano invece applicazione i termini previsti dall’art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, che impongono il deposito delle conclusioni scritte entro cinque giorni liberi anteriori all’udienza.
Depositata il 19 aprile per l’udienza del 22 aprile successivo, l’istanza garantiva solo tre giorni liberi in luogo dei cinque richiesti. La riflessione della Corte muove dalla perentorietà di quel termine: esso non è una mera scansione organizzativa, ma lo strumento che consente alla controparte e al giudice di esaminare le conclusioni prima dell’udienza, presidiando il contraddittorio. Il deposito tardivo esime quindi il giudice dal considerare quelle conclusioni.
Nel caso di specie la Corte d’appello non era tenuta a rispondere alla proposta, perché il termine era ormai decorso. Il ricorrente, d’altro lato, non ha dedotto alcuna concreta incidenza dell’omessa valutazione: si è limitato a prospettare un pregiudizio astratto del diritto di difesa. Il richiamo al precedente Sez. 6, n. 22919 del 2024, Rv. 286664-01 consolida l’indirizzo: nel rito a trattazione scritta i termini per le conclusioni sono perentori e il loro mancato rispetto esonera il giudice da ogni valutazione.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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