Inammissibili i ricorsi che sollecitano rivalutazione del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 34184 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, o che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori. La contestazione della qualificazione giuridica del reato, quando si risolve nella rivisitazione del merito, è inammissibile.

Il Fatto

Due ricorrenti sono stati tratti a giudizio e condannati per i delitti di tentato omicidio e di porto, senza giustificato motivo, di una spranga di ferro e di un coltello. I fatti sono stati commessi in una località balneare il 15 ottobre 2023.

Investita dell’impugnazione, la Corte d’appello ha confermato la decisione. I condannati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentano violazione di legge e vizi di motivazione, chiedendo la derubricazione del tentato omicidio in lesioni personali aggravate.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili, muovendo dai consolidati limiti del sindacato di legittimità. Richiama Sez. VI n. 5465 del 04.11.2020, che esclude la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione rispetto a quelli del giudice del merito.

Sul piano dei vizi di motivazione, la Corte richiama Sez. II n. 9106 del 12.02.2021 e Sez. VI n. 13809 del 17.03.2015: non sono deducibili censure che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o la stessa illogicità quando non manifesta, né quelle che sollecitano una diversa comparazione dei significati probatori.

Nel caso concreto i ricorrenti contestano la valutazione globale e sinergica del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito. La Corte rileva che la qualificazione del reato è stata operata alla luce di plurime e convergenti emergenze: le zone corporee attinte (collo, torace, fianco, testa), sedi di organi vitali; gli strumenti utilizzati (mazza di ferro e coltello); la reiterazione dei colpi; l’azione di due persone pressoché contestualmente.

È stata inoltre valorizzata la durata significativa dell’aggressione, che ha prodotto ferite con pericolo di vita per la persona offesa, rimasta per un apprezzabile periodo in balia degli imputati. A fronte di tali elementi, i ricorrenti sollecitano una rivisitazione di merito, giungendo a reputare non verosimili alcune considerazioni dei giudici di merito.

Da qui la dichiarazione di inammissibilità e la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, nonché al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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