Rigetto del ricorso principale per inammissibilità delle censure di merito (Cass. civ. Sez. III n. 14024 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, pur formalmente deducendo la violazione di norme sostanziali e processuali, nella sostanza investono profili di fatto e tendono a suscitare un nuovo giudizio di merito. L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono riservati al giudice del merito, cui compete la scelta, insindacabile, delle prove ritenute più idonee. Ai fini dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il fatto omesso deve essere un fatto storico principale o secondario, decisivo e oggetto di controversia; non è censurabile l’omesso esame di elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato. La motivazione è apparente solo quando, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, integrando un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza. La domanda di nullità contrattuale non può essere accertata su una “nuda” eccezione sollevata per la prima volta in cassazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine dai rapporti tra due società fornitrici di componenti meccanici e una società di factoring, che erogava anticipazioni sui crediti ceduti verso imprese del gruppo automobilistico. Nella primavera del 1994 il factor ottenne due decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi, non opposti, e le debitrici furono dichiarate fallite. Nel 1997 i contenziosi tra il factor e i fallimenti vennero definiti con transazioni.

Nel 2010 le società e un socio convennero in giudizio il factor, sostenendo di avere illecitamente provocato i fallimenti e chiedendo l’annullamento delle transazioni e la condanna al pagamento di un saldo creditorio. Dopo l’accoglimento parziale in primo grado e il rigetto in appello, la Cassazione annullò per motivazione apparente. Il giudice di rinvio respinse le domande; avverso tale decisione è proposto il ricorso principale, con ricorso incidentale condizionato della controparte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta i motivi con un criterio costante: le censure che contestano la ricostruzione del rapporto contrattuale e la natura delle cessioni di credito non pongono questioni di diritto, ma sollecitano una rivalutazione del merito. Il giudice di rinvio ha accertato, con valutazione incensurabile, la natura pro solvendo delle cessioni e il perimetro delle transazioni del 1997, limitato alle controversie allora pendenti. Le doglianze sulla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sono inammissibili, poiché mirano a dedurre l’erronea valutazione del materiale istruttorio senza allegare alcuna delle ipotesi eccezionali che lo consentono.

Quanto alla dedotta motivazione apparente, la Corte ribadisce che il vizio ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, consta di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito. Il giudice di rinvio ha invece esaminato i prospetti contabili prodotti dalla parte, ritenendoli irrilevanti ai fini probatori, e si è confrontato con la consulenza tecnica d’ufficio, che aveva escluso la possibilità di determinare l’esatta situazione di dare e avere. La sentenza impugnata è dunque esente dalla censura.

Sul motivo relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ricorda che il fatto deve essere storico, principale o secondario, decisivo e controverso, e che non integra omissione censurabile il mancato esame di elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque valutato.

Infine, la censura di nullità dei contratti di cessione perché stipulati fuori dalla disciplina di legge è inammissibile: non risulta alcun cenno nella sentenza impugnata e la parte non ha indicato in quale atto del giudizio di merito la questione fosse stata dedotta. La nullità è rilevabile d’ufficio, ma non può fondarsi su una nuda eccezione sollevata per la prima volta in cassazione. È manifestamente infondato anche il motivo sulle spese, poiché la condanna solidale è consentita in presenza di mera comunanza di interessi. Il ricorso principale è rigettato, con assorbimento dell’incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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