Ferie non godute del dirigente medico: prova e sindacato in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14873 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, il ricorso per cassazione che, formalmente ancorato all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., contesti la valutazione delle prove sull’incolpevole impossibilità di godimento è inammissibile, perché chiede un riesame del fatto riservato al giudice di merito. Nessuna norma impone, a tal fine, richieste o dinieghi scritti di ferie, restando ammesso il ricorso a prove testimoniali e presunzioni semplici. È altresì inammissibile il motivo che censuri una sola di più autonome rationes decidendi, senza nulla opporre alle altre.
Il Fatto
Una dirigente medico, cessata dal servizio per dimissioni volontarie, agisce nei confronti della ex datrice di lavoro, una struttura sanitaria, per ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva per i giorni di ferie non godute. Il giudice di primo grado accoglie la domanda; la Corte d’Appello conferma la decisione. La struttura sanitaria propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, mentre la lavoratrice resiste con controricorso. La trattazione avviene in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 21, comma 13, del CCNL 5.12.1996, sostenendo che il giudice di merito avrebbe male valutato il presupposto dell’incolpevole impossibilità di godere delle ferie, non essendo emersa alcuna richiesta formale di godimento né alcun rifiuto formale del datore.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Dietro la dedotta violazione di una norma contrattuale collettiva si cela, in realtà, una richiesta di riesame del fatto. Il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni dei testimoni; la ricorrente ne contesta il valore probatorio, ma l’accertamento del fatto compete esclusivamente al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo la denuncia della violazione dei canoni legali che limitano il prudente apprezzamento delle prove.
La Corte aggiunge, per completezza, che nessuna norma impone, in questa materia, richieste o dinieghi scritti di ferie. Il giudice può dunque utilizzare le prove testimoniali e le presunzioni semplici: anche sotto tale profilo l’accertamento resta riservato al merito.
Con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto non contestato l’importo del credito in mancanza di specifica contestazione dei conteggi. Anche questo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi: da un lato la mancata contestazione dei conteggi, ritenuta di per sé sufficiente; dall’altro la positiva dimostrazione della correttezza delle indicazioni, attestata dal documento prodotto in primo grado e proveniente dalla stessa struttura sanitaria. Contro questa seconda, autonoma ratio il ricorso non muove alcuna critica. Vale allora il principio, più volte ribadito, per cui il ricorso che censuri una sola di più autonome rationes decidendi è inammissibile, perché inidoneo a scalfire la correttezza della decisione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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