Ricorso tardivo in controversia di lavoro esclusa la sospensione feriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14764 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie individuali di lavoro la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera, per espressa previsione dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969, richiamato dall’art. 427 cod. proc. civ. La disciplina trova applicazione anche nel giudizio di legittimità, con la conseguenza che il ricorso per cassazione deve essere notificato entro il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009. La notificazione oltre tale termine rende il ricorso inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi.

Il Fatto

La controversia riguarda le differenze retributive richieste da una lavoratrice socialmente utile o di pubblica utilità nei confronti di un ente locale, per l’attività prestata per diversi anni nell’ambito di progetti riconducibili alla disciplina del d.lgs. n. 468 del 1997.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2321/2018, aveva confermato la pronuncia di primo grado che, accertato lo svolgimento di fatto di attività estranea ai progetti, aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., nei limiti della prescrizione quinquennale. L’ente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. n. 468 del 1997 e dell’art. 2126 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rilevato in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione. Il ricorso risulta infatti notificato il 27 dicembre 2018, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta il 5 giugno 2018.

Il Collegio ha osservato che la materia è sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in forza dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969, che vi deroga espressamente con riferimento alle controversie individuali di lavoro.

Ne consegue l’applicazione del termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009. Il giudizio di primo grado, per quanto emerge dagli atti, risulta instaurato nel 2011, dunque in epoca successiva all’entrata in vigore della novella, con la conseguenza che il termine lungo non è stato rispettato.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate nei compensi indicati in dispositivo, oltre accessori e rimborso spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre dato atto della sussistenza delle condizioni per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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