Inammissibili i ricorsi per motivi generici e rinuncia agli appelli (Cass. pen. Sez. VII n. 21323 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso per cassazione che denunci vizi di motivazione senza indicare gli elementi posti a fondamento della censura, così non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, in violazione dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. È parimenti inammissibile il motivo che deduca vizi di motivazione non consentiti dalla legge in sede di legittimità. La nullità derivante dalla tardività dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., qualora l’indagato si presenti con il difensore a rendere l’interrogatorio, deve essere eccepita in sede di interrogatorio ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che la mancata deduzione preclude la rilevabilità nella fase dibattimentale. Non è deducibile in cassazione il mancato riconoscimento di una pena detentiva sostitutiva a seguito della rinuncia ai motivi di appello.

Il Fatto

Due ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., aveva riformato la decisione di primo grado con rideterminazione della pena per uno solo di essi, confermando nel resto le statuizioni rese nei confronti di entrambi.

La questione approdava in cassazione attraverso ricorsi articolati in motivi che investivano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la valutazione del quadro probatorio, la nullità dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato separatamente i ricorsi, muovendo dal primo. Il motivo con cui si denunciava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. è stato ritenuto generico e assertivo: a fronte di una motivazione logicamente corretta, che aveva valorizzato la gravità della condotta, il ricorrente non ha indicato gli elementi alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi. Il motivo è dunque privo dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Quanto al secondo ricorrente, il primo motivo investiva la valutazione del quadro probatorio e la nullità dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la nullità derivante dalla tardività dell’avviso a rendere l’interrogatorio, notificato senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 375, comma 4, cod. proc. pen., deve essere eccepita — qualora l’indagato si presenti comunque con il proprio difensore — in sede di interrogatorio, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che la mancata deduzione in tale sede ne preclude la rilevabilità nella successiva fase dibattimentale, secondo il precedente Sez. 2, n. 16705 del 07/03/2003, Rv. 224768.

Il secondo motivo denunciava il mancato riconoscimento di una pena detentiva sostitutiva. La Corte ha rilevato che tale profilo non è deducibile per effetto della rinuncia ai motivi di appello, richiamando il precedente Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484.

I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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