Pene sostitutive brevi: no al diniego automatico per soli precedenti penali (Cass. pen. Sez. VI n. 24682 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della sostituzione della pena detentiva breve non può fondarsi sul solo dato dei precedenti penali, secondo un automatismo tra condizione di pregiudicato e accesso alle pene sostitutive. Il giudice di merito deve svolgere il giudizio prognostico prescritto dagli artt. 58 e 59 l. n. 689 del 1981, verificando se il nuovo modello sanzionatorio sia idoneo ad assicurare la prevenzione del rischio di ulteriori reati. I precedenti possono condurre a un giudizio negativo, ma solo se oggetto di specifica e concreta motivazione, che illustri le ragioni per cui assumono valore determinante circa l’inidoneità specialpreventiva della sostituzione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza dell’11 dicembre 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Palmi per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., infliggendo la pena di sette mesi di reclusione con la recidiva specifica.
Nel gravame l’imputato aveva invocato l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva di cui all’art. 20-bis cod. pen., valorizzando il decorso del tempo dalla commissione del fatto, risalente al gennaio 2015. La Corte territoriale respingeva il motivo sul rilievo che dal certificato del casellario emergevano due precedenti specifici, ostativi a ritenere l’imputato meritevole del beneficio. La difesa ricorreva per cassazione, denunciando violazione di legge e motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione accoglie il ricorso e individua la questione nella verifica delle condizioni che legittimano il diniego della pena sostitutiva dopo la riforma c.d. Cartabia. Il punto di partenza è che il giudice di merito non può respingere la richiesta sulla base della sola asserita immeritevolezza desunta dai precedenti.
La Corte richiama il proprio orientamento più recente (Sez. II n. 8794 del 14.02.2024) secondo cui, ai sensi degli artt. 58 e 59 l. n. 689 del 1981, occorre valutare se, sulla base della pregnanza dimostrativa dei dati fattuali emersi nel processo, il modello sanzionatorio sostitutivo sia idoneo ad assicurare la prevenzione del rischio di ulteriori reati. Si tratta di una valutazione composita, ancorata al caso concreto e alla personalità dell’imputato, della quale il giudice deve dare conto nel percorso argomentativo.
Il vaglio dei precedenti penali può dunque condurre a un giudizio negativo, ma a condizione che sia sorretto da una motivazione specifica e puntuale, che illustri le ragioni concrete per cui quel parametro assume valore determinante circa l’inidoneità specialpreventiva della sostituzione. La Corte ribadisce che non è ammesso alcun automatismo tra la condizione di pregiudicato e il diniego di accesso alle pene sostitutive.
Sul piano applicativo, richiamando anche Sez. V n. 24093 del 13.05.2025, la motivazione del giudice di merito può fondarsi sui soli precedenti penali purché da essi emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi di contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni imposte. Nel caso concreto la motivazione della Corte territoriale risulta apodittica, perché si limita a richiamare l’esistenza di precedenti specifici senza evidenziarne l’incidenza negativa sulla prospettiva della sostituzione.
La fondatezza del motivo determina l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte d’appello, limitatamente alla valutazione di applicabilità della pena sostitutiva.
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Nota della Redazione
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