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Rifiutare le censure ritenendole non specifiche (Cass. pen. Sez. VII n. 18321/2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. In tema di reato di fuga, a seguito di incidente stradale con danno alle persone, l’obbligo di fermarsi è adempiuto solo ove l’agente effettui una fermata concreta ed effettiva, tale da consentirgli di rendersi conto dell’accaduto e di essere identificato; la condotta tipica si perfeziona con l’allontanamento consapevole prima dell’identificazione. Il reato di omissione di assistenza presuppone un incidente dal quale sorge l’obbligo di attivarsi anche in assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente uno stato di difficoltà indicativo del pericolo; l’intervento di terzi non elide la condotta omissiva già perfezionata.

Il Fatto

Il Tribunale aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. L’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato per mancanza degli elementi costitutivi e la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il ricorso è inammissibile poiché i motivi dedotti costituiscono la pedissequa reiterazione di quelli già presentati in appello e disattesi dalla corte territoriale. Tali motivi sono stati considerati non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, richiamando i precedenti di Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024 e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019.

In riferimento al primo motivo, la Corte ha ribadito che, in tema di reato di fuga, l’obbligo di fermarsi a seguito di incidente con danno alle persone è adempiuto solo con una fermata concreta ed effettiva che consenta di rendersi conto dell’accaduto e di essere identificati. L’allontanamento del ricorrente, motivato dallo spavento per le urla delle occupanti dell’altro veicolo, integra la condotta tipica che si perfeziona con l’allontanamento consapevole prima dell’identificazione.

Quanto all’omissione di assistenza, la Corte ha precisato che il reato sussiste anche in assenza di ferite in senso tecnico: è sufficiente uno stato di difficoltà che indichi il pericolo per la vita o l’integrità fisica della persona. L’obbligo di assistenza è personale e immediato e non è eliso dall’intervento di terzi, poiché la norma tutela il dovere solidaristico di chi ha causato l’evento; l’omissione si consuma nel momento in cui il conducente si allontana senza verificare le condizioni della persona coinvolta.

La seconda censura è stata ritenuta parimenti inammissibile: l’esclusione della causa di non punibilità, operata dalla corte territoriale alla luce del disvalore oggettivo della condotta, è stata giudicata immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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