Sospensione della prescrizione ex legge Orlando applicabile ai reati commessi tra il 2017 e il 2019 (Cass. pen. Sez. VII n. 18330 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 (c.d. legge Orlando), continua ad applicarsi, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134/2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Ne consegue che, per tali reati, il termine di prescrizione resta sospeso, tra il primo e il secondo grado di giudizio, dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, nonché, dal termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
Il Fatto
La ricorrente, condannata in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, commesso il 16 marzo 2019, proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello di Perugia aveva emesso la sentenza di condanna il 18 luglio 2025, in un momento nel quale la ricorrente riteneva ormai decorso il termine massimo di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto la prospettazione generica e comunque infondata, richiamando l’applicazione dei periodi di sospensione previsti dalla c.d. legge Orlando. Il reato, essendo stato commesso il 16 marzo 2019, ricade nell’arco temporale di vigenza della legge n. 103/2017, applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Assumono rilievo decisivo le Sezioni Unite n. 20989 del 2025, le quali hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, continua ad applicarsi ai reati commessi nel suddetto arco temporale, anche dopo la modifica operata dalla legge n. 134/2021. Tale legge ha infatti modificato la previgente disciplina dell’art. 159 cod. pen., ma non ha inteso travolgere l’applicabilità della sospensione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Conseguentemente, nel caso di specie, alla data di emissione della sentenza di appello (18 luglio 2025) non era ancora decorso il termine di prescrizione, dovendosi computare, fra il primo e il secondo grado, il periodo di sospensione previsto dalla disposizione richiamata. La Corte ha infine rilevato che la Corte costituzionale n. 38/2026 ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata in relazione alla medesima normativa, confermando la legittimità del regime di sospensione applicato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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