Inammissibilità del ricorso per cassazione e ragioni del decidere autonome (Cass. civ. Sez. III n. 25299 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata sia sorretta da più rationes decidendi distinte e autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’inammissibilità del motivo di ricorso che ne censuri una rende irrilevanti i motivi riferiti alle altre. Questi ultimi non sarebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento, restando consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile. La sentenza resa nel giudizio di revocazione è soggetta, ai sensi dell’art. 403 cod. proc. civ., ai medesimi mezzi di impugnazione cui era originariamente soggetta la sentenza impugnata, con i relativi termini. La condanna per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. può essere pronunciata anche d’ufficio in presenza di uso strumentale del processo.
Il Fatto
Il ricorrente, creditore di una società in forza di una cessione di credito, aveva proposto revocazione della sentenza di secondo grado, deducendo l’errata supposizione circa il soggetto dal quale aveva acquistato il credito. La Corte d’appello, in fase rescindente, aveva revocato la precedente pronuncia; in fase rescissoria aveva respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi. La controricorrente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, eccependo in via pregiudiziale la tardività dell’impugnazione per decorrenza dei termini.
La Motivazione della Corte
L’eccezione pregiudiziale di tardività è infondata. La Corte richiama l’art. 403 cod. proc. civ., in forza del quale la sentenza resa nel giudizio di revocazione soggiace ai medesimi mezzi di impugnazione della sentenza impugnata, compresi i diversi termini per impugnare. Sul punto la Corte richiama Cass. Sez. 2 n. 74 del 2013 e Sez. 6-3 n. 19568 del 2015.
Nel merito, i motivi quarto, settimo e ottavo sono esaminati con priorità, avendo carattere pregiudiziale. Il quarto motivo — omessa pronuncia sulla mancata riassunzione del giudizio dopo l’interruzione — è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non deducendosi rispetto a quale parte del giudizio si sia verificato l’effetto interruttivo.
Il settimo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi fondata sulla mancata contestazione, da parte del ricorrente, dell’inefficacia della cessione per effetto del fallimento della cedente. L’ottavo motivo è nuovo e palesemente infondato, poiché l’inopponibilità della cessione nell’azione revocatoria opera anche nei confronti del cessionario, avendo ad oggetto l’atto traslativo intervenuto nel periodo sospetto.
Poiché la sentenza impugnata è sorretta da tre distinte e autonome rationes decidendi, l’inammissibilità dei motivi attinenti alle prime due rende irrilevanti i restanti motivi, riferiti alla terza ragione del decidere concernente l’accoglimento dell’eccezione di pagamento. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 3 n. 15399 del 2018 e Cass. Sez. 3 n. 5102 del 2024.
I motivi nono e decimo, relativi al riparto delle spese, sono parimenti inammissibili. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e, attesa la palese inammissibilità, ravvisa i presupposti per la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., liquidando le spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.