Notifica dell’appello al difensore sospeso dall’albo e nullità del giudizio (Cass. civ. Sez. III n. 13221 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto di appello al procuratore costituito in primo grado è affetta da nullità quando, al momento della notificazione, il difensore sia sospeso dall’esercizio della professione. La sospensione dall’albo determina la perdita, sia pure temporanea, dello status di avvocato e quindi della capacità di rappresentare adeguatamente la parte. Ne consegue la nullità dell’intero giudizio di secondo grado e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, affinché il giudizio sia rinnovato davanti a un diverso magistrato.
Il Fatto
Il contribuente ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo dall’Avvocatura distrettuale dello Stato. Dopo un’iniziale dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario, l’opposizione è stata accolta dal Giudice di pace. In riforma della decisione di primo grado, il Tribunale ha invece rigettato la domanda.
Avverso la sentenza di appello il contribuente ricorre in Cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 330 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. La questione sottoposta alla Corte riguarda la validità della notificazione degli atti di appello eseguita nei confronti di un difensore sospeso dall’albo professionale.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. Il contribuente ha documentato in modo adeguato che il proprio procuratore costituito in primo grado era sospeso dall’albo degli avvocati già da tempo anteriore e immediatamente prossimo al momento della notificazione degli atti di appello.
La notificazione, pertanto, risulta eseguita nei confronti di un soggetto che aveva perduto, sia pure solo temporaneamente, lo status di avvocato e dunque la capacità di rappresentare adeguatamente la parte. A sostegno di questa conclusione la Corte richiama il proprio precedente Cass. Ord. n. 21359 del 06/10/2020, Rv. 659158.
Da tale rilievo deriva la nullità della notificazione dell’atto di appello e, di riflesso, la nullità dell’intero giudizio di secondo grado. La Corte non si limita a sanzionare il vizio della notifica: ne trae la conseguenza più ampia, costituita dall’invalidità dell’intero procedimento di appello.
Il ricorso è quindi accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché il giudizio di secondo grado sia rinnovato nel rispetto delle regole sulla capacità del difensore.
Nota della Redazione
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