Cessione del credito e nullità del contratto di conto corrente (Cass. civ. Sez. I n. 9935 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il cessionario del diritto di credito avente ad oggetto la ripetizione di quanto indebitamente versato al correntista è legittimato a far valere, in via autonoma, la nullità delle pattuizioni negoziali intercorse tra cedente e banca, poiché la nullità può essere dedotta da chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’art. 1421 cod. civ.. L’inesistenza della scrittura contrattuale può essere provata per presunzioni, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., desumendola dalla condotta della banca che non produca il documento in giudizio, trattandosi di prova del fatto negativo e non di limitazione della prova del contratto. La disciplina del tasso sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, t.u.b. non è retroattiva e non si applica ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore. Il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito costituiscono contratti distinti, con la conseguenza che l’esclusione di un contratto scritto di conto corrente non incide sull’accertamento del rapporto di fido.

Il Fatto

La società titolare di una posizione di conto corrente presso un istituto di credito ha ceduto a una seconda società la titolarità della pretesa alla ripetizione di quanto indebitamente versato al correntista. La cessionaria, sul presupposto della propria qualifica, ha adito il Tribunale per ottenere la restituzione delle somme addebitate a titolo di interessi anatocistici, usurari e ultralegali.

Il giudice di primo grado ha respinto la domanda, ravvisando la carenza di legittimazione ad agire: il cessionario del credito non avrebbe potuto esercitare l’azione contrattuale di nullità delle pattuizioni intercorse tra cedente e banca. La Corte d’appello ha accolto l’appello della società cessionaria, condannando l’istituto al pagamento della somma richiesta oltre interessi e spese. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta in via preliminare la legittimazione ad agire del cessionario, già riconosciuta dal giudice di merito sul rilievo che la nullità del rapporto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, interesse ravvisabile nella titolarità del credito di ripetizione degli indebiti relativi al rapporto di conto corrente.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che l’onere probatorio del fatto negativo graverebbe sull’attore in accertamento negativo. Il motivo è inammissibile: la Corte d’appello non ha invertito l’onere della prova, ma ha ritenuto sussistente la prova presuntiva dell’inesistenza del contratto scritto, desumendola dalla condotta della banca che non ha prodotto il documento.

Il secondo motivo denuncia la violazione dei limiti posti dall’art. 2729 cod. civ., poiché la decisione si fonderebbe su una presunzione in materia per cui non sarebbero ammesse prove testimoniali. Il motivo è infondato: i limiti alla prova valgono con riferimento alla prova del contratto, cioè della sua esistenza e del suo contenuto, mentre qui si tratta della prova dell’inesistenza della scrittura contrattuale, che, come tutte le prove negative, può essere offerta anzitutto mediante presunzioni.

Il terzo motivo concerne la mancata applicazione dell’art. 117 t.u.b. al rapporto iniziato prima del 31.12.1991. La censura è infondata: la disposizione di cui all’art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali, non è retroattiva, onde la disciplina non si estende ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della norma, come affermato in precedenti conformi.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2946 cod. civ. e una contraddizione nella sentenza, che avrebbe affermato l’esistenza di una linea di credito e insieme l’inesistenza del contratto. La censura è inammissibile: la ricorrente confonde il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito, che sono contratti distinti. La Corte d’appello ha escluso solo la sussistenza di un contratto scritto di conto corrente, non anche quella del rapporto di fido, sul quale ha sviluppato la motivazione in tema di prescrizione. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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