Inammissibilità dei motivi che sollecitano una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 7855 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso che, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, censuri la persuasività, l’adeguatezza o la logicità della valutazione probatoria, poiché sollecita una rivalutazione delle fonti di prova e una ricostruzione alternativa dei fatti estranea al sindacato di legittimità, in assenza di specifici e decisivi travisamenti. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato con il congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi, gravando sulla parte l’onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo. L’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è motivata quando il giudice di merito dia conto dell’assenza di uno solo dei presupposti richiesti, non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, con sentenza della Corte di appello di L’Aquila, per il reato di truffa aggravata in concorso, contestato ai sensi degli artt. 110 e 640 cod. pen. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la violazione di legge in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché la ricorrente assume che i giudici del merito non abbiano valutato correttamente il compendio probatorio e gli elementi favorevoli dedotti.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII muove dal primo motivo, rilevandone l’assenza di concreta specificità. Le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. Tale operazione è estranea al sindacato di legittimità e resta avulsa dalla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali.
La Corte chiarisce che non sono consentite le censure sulla persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, né quelle sulla stessa illogicità quando non manifesta. Altrettanto inammissibili sono le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità e dello spessore probatorio del singolo elemento. I giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento con corretti argomenti logici e giuridici, non sindacabili in questa sede.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara manifestamente infondato. Nel motivare il diniego della diminuente non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi. L’applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l’onere di dedurre specificamente; ai fini del diniego di una richiesta generica basta il riferimento all’assenza o alla mancata deduzione di elementi positivi.
Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato. Ai fini dell’art. 131-bis cod. pen. è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento; la mancata applicazione è adeguatamente motivata quando il giudice dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti. L’abitualità ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili dal giudice procedente. La nozione di particolare tenuità non è poi assimilabile a quella dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., operando in un ambito diverso.
La Corte territoriale ha dato puntuale risposta alle doglianze con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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