Ricettazione: l’inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di prescrizione (Cass. pen. Sez. 7 n. 8980 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. L’attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. può essere riconosciuta solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve e il fatto, valutato nel suo insieme, presenti connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia. L’entità del pregiudizio economico e l’accentuata capacità a delinquere dell’imputato, emergente da precedenti anche specifici, costituiscono ragioni ostative alla configurabilità della diminuente.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 19/06/2025, confermava la condanna di primo grado per il reato di ricettazione. L’imputato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui si contestava il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua motivazione, ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrua motivazione. I giudici di legittimità hanno evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente indicato quali ragioni ostative alla configurabilità della diminuente l’entità del pregiudizio economico inferto alle aziende titolari dei marchi oggetto di contraffazione e l’accentuata capacità a delinquere dell’imputato, emergente dai diversi precedenti, anche specifici, presenti a suo carico.
La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui l’attenuante del fatto di particolare tenuità può essere riconosciuta solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve, citando i precedenti delle Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013 e Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, secondo cui il fatto deve presentare connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che evidenzino una rilevanza criminosa assolutamente modesta.
Pur essendo maturati i termini di prescrizione del reato, la Corte ha affermato che non può procedersi alla declaratoria di improcedibilità. Il Collegio ha fatto applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 32 del 22/11/2000, secondo cui l’inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità