Incarichi ex art. 15 octies e trattamento dei medici veterinari convenzionati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10338 del 19.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
I contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, letti alla luce dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, possono essere conclusi con personale particolarmente qualificato per attività collegate alle finalità istituzionali della P.A., ma devono avere oggetto specifico e rispondere a esigenze cui l’amministrazione non può far fronte con il personale in servizio. La temporaneità degli incarichi deve dipendere dalla straordinarietà e contingenza della situazione da affrontare, non dalla necessità di colmare carenze strutturali della dotazione organica. La facoltà di rinnovo è subordinata alla persistenza di tali esigenze temporanee. La norma transitoria n. 4 dell’A.C.N. del 2005 non regola i rapporti con i medici veterinari formalizzati con contratti ex art. 15 octies, poi qualificati in fatto come rapporti convenzionati in assenza del relativo provvedimento: tali medici non possono chiedere differenze retributive calcolate su quell’accordo, ma solo il risarcimento del danno o l’azione ex art. 2041 cod. civ.
Il Fatto
Un medico veterinario stipulava con l’azienda sanitaria provinciale, nel 2002, un contratto di diritto privato a tempo determinato ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 per l’attuazione di un progetto finalizzato di sorveglianza sanitaria veterinaria. L’incarico veniva rinnovato e prorogato con un nuovo schema contrattuale di prestazioni libero-professionali, sino alla stabilizzazione a tempo indeterminato in regime convenzionato nel 2010.
Il lavoratore adiva il giudice chiedendo, per il periodo 2004-2010, il trattamento economico dei medici convenzionati previsto dall’A.C.N. del 23 marzo 2005, oltre a interessi, rivalutazione e risarcimento dei danni. Il Tribunale di Messina rigettava le domande; la Corte d’appello riformava la decisione, qualificando il rapporto come parasubordinato e applicando l’A.C.N. veterinari. L’azienda ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità della procura, e la rigetta richiamando il principio per cui la specialità è integrata dalla collocazione topografica tra procura e atto, secondo Sez. L n. 8334 del 2024.
Nel primo motivo l’azienda sosteneva che la sola esistenza di un progetto rendesse legittimi i contratti ex art. 15 octies. La doglianza è inammissibile: la norma richiede non solo un oggetto specifico, ma anche il collegamento con le finalità istituzionali, l’elevata qualificazione degli assunti e la temporaneità legata alla straordinarietà e contingenza della situazione, non alla copertura di carenze strutturali. La Corte richiama Sez. L n. 37752 del 2022 sul rinnovo subordinato alla persistenza delle esigenze temporanee.
Il secondo motivo è inammissibile quanto alla contestazione dell’accertamento in fatto sulla natura parasubordinata del rapporto — sussistendo i requisiti di continuazione, coordinazione e prevalenza personale —, ma è fondato nella parte in cui critica la riconduzione del rapporto all’A.C.N. veterinari del 2005. Il terzo motivo è parimenti accolto.
La norma transitoria n. 4 dell’A.C.N., come risulta dalla sua lettera, concerne i rapporti convenzionali a tempo determinato nati dichiaratamente come tali e in corso alla pubblicazione dell’accordo; non è pensata per i contratti ex art. 15 octies, riconducibili a una distinta tipologia negoziale formalizzata con apposita procedura. L’applicazione diretta dell’A.C.N. esporrebbe la norma a invalidità, non potendo un accordo collettivo imporre alla P.A. un trattamento economico a soggetti privi dei presupposti formali di applicazione.
La Corte richiama Sez. L n. 30703 del 2024, per cui i rapporti con la P.A. seguono una logica formale e non sostanziale. Nei rapporti pubblici, all’uso illegittimo di forme contrattuali non può conseguire l’applicazione di contratti collettivi che disciplinino altre tipologie. La conseguenza dell’illegittimità delle forme contrattuali è la tutela risarcitoria o l’azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ., non il riconoscimento delle differenze retributive né la conversione del rapporto. Poiché la domanda risarcitoria è stata rigettata con giudicato e quella di arricchimento non è stata proposta, la causa è decisa nel merito con rigetto delle pretese economiche; le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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