Incarichi dirigenziali scolastici retroattivi: visto parziale e decorrenza ex nunc (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 252 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di un incarico dirigenziale con decorrenza retroattiva rispetto alla data di adozione del provvedimento contrasta con il principio di legalità e di certezza dei rapporti giuridici, oltre che con i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza. La retroattività degli effetti è ammessa solo in casi eccezionali previsti dalla legge o necessitati dalla natura dell’atto, e non può essere giustificata dai motivi che l’hanno determinata. L’attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale è per sua natura proiettata per l’avvenire: il provvedimento di nomina deve precedere l’inizio dell’attività demandata. In sede di controllo preventivo di legittimità, il provvedimento affetto da retrodatazione non è ammissibile al visto per la parte in cui dispone effetti per il passato, ma può essere ammesso al visto parziale con decorrenza degli effetti dalla data di adozione.
Il Fatto
Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha conferito a una dirigente scolastica, con provvedimento del 14 agosto 2024, l’incarico di direzione di un istituto comprensivo, con decorrenza dal 6 giugno 2024 e fino al 31 agosto 2027. Presupposto dell’atto è un distinto decreto della stessa data, con cui è stato disposto il rientro della medesima dirigente dal servizio all’estero e l’assegnazione della titolarità dell’istituto, sempre dal 6 giugno 2024.
La retrodatazione dipende da un decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 16 luglio 2024, acquisito dall’USR il 23 luglio 2024, che ha dichiarato la cessazione dal servizio all’estero con decorrenza dal 6 giugno 2024. Il decreto di conferimento è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo solo il 29 agosto 2024, a fini di controllo preventivo di legittimità. Il magistrato istruttore ha formulato rilievo sulla legittimità della retrodatazione; le controdeduzioni dell’amministrazione non sono state ritenute idonee a superare i rilievi e la questione è stata deferita al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di ordine processuale: il controllo preventivo di legittimità si estende agli atti presupposti, nella misura in cui essi spiegano efficacia viziante sul provvedimento finale. L’incarico in esame mutua quindi i vizi del decreto presupposto che ha disposto il rientro e l’assegnazione della sede.
Nel merito, la retrodatazione degli effetti dei due provvedimenti contrasta con il principio di legalità e con l’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. La Sezione richiama la propria giurisprudenza contabile e la delibera della Sezione centrale di controllo n. 1/2016/PREV, secondo cui la retroattività del provvedimento d’incarico, indipendentemente dai motivi che l’hanno determinata, non è coerente con la natura dell’atto, necessariamente proiettato per l’avvenire. La retroattività è ammessa solo in casi eccezionali, previsti dalla legge o necessitati dalla natura dell’atto, come l’annullamento, la convalida e la sanatoria.
L’attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale è per sua natura proiettata al futuro. L’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 esprime l’anteriorità logica e cronologica dell’incarico rispetto al raggiungimento degli obiettivi, mentre l’art. 19, comma 1-bis, dello stesso decreto impone pubblicità e conoscibilità dei posti e dei criteri di scelta, a diretta applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Nel conferimento della direzione di sedi scolastiche, il fine perseguito è l’incardinamento effettivo del dirigente, non virtuale: la retrodatazione ha invece determinato una fittizia preposizione per un periodo passato, in contrasto con la realtà.
Il Collegio rileva poi che nel caso concreto manca persino una sanatoria, non essendovi stata presa di servizio. Il provvedimento è inoltre affetto da eccesso di potere per contraddittorietà: l’istituto risultava già affidato in reggenza annuale ad altra dirigente, e il conferimento in titolarità retroattiva non ha fatto venir meno la reggenza preesistente. La retroazione, combinata con la tardiva trasmissione dell’atto, snatura infine la funzione del controllo preventivo, trasformandolo in un controllo successivo a sanatoria di effetti già prodotti.
Il ritardo nell’adozione dei provvedimenti di reintegro appare però imputabile alla condotta del Ministero degli Affari Esteri, che solo il 16 luglio 2024 ha adottato l’atto formale dichiarativo della cessazione dal servizio all’estero. La dirigente non può quindi considerarsi legittimamente reintegrata nel ruolo se non dal 14 agosto 2024. Il Collegio ammette perciò il decreto al visto parziale e alla registrazione, con modifica degli articoli 1 e 4 e decorrenza dell’incarico dal 14 agosto 2024, data da assumere a riferimento per ogni effetto di legge connesso all’incarico.
Nota della Redazione
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