Controllo interni enti locali obbligo controllo qualità servizi (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 120 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla qualità dei servizi, prescritto dall’art. 147 TUEL, costituisce componente necessaria del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali. La sua mancata attuazione integra, di per sé, una forma di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo. Le Sezioni regionali di controllo, nell’esercizio della funzione collaborativa di verifica del funzionamento dei controlli interni, accertano non solo l’effettiva operatività dei controlli, ma anche la loro idoneità a presidiare la regolarità, l’efficienza e la trasparenza della gestione. Il controllo sulla qualità dei servizi, mediante la rilevazione della cosiddetta customer satisfaction, esprime la responsabilità “sociale” dell’ente verso i bisogni dell’utenza. Da ciò deriva il potere-dovere della Sezione di accertare la parziale adeguatezza del sistema e di rivolgere all’ente inviti a superare le criticità riscontrate.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Calabria ha esaminato il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, riferito agli anni 2022 e 2023, che l’ente locale ha trasmesso tramite l’applicativo Con.Te in conformità alle linee guida della Sezione delle Autonomie.

All’esito dell’istruttoria, il magistrato istruttore ha richiesto all’ente chiarimenti e integrazioni documentali, forniti con successiva nota. È emerso che il controllo sulla qualità dei servizi risulta assente per entrambi gli esercizi, che il controllo sugli organismi partecipati non è attivato e che una precedente deliberazione della Sezione aveva già rilevato, per l’anno 2018, la medesima mancanza unitamente ad altre criticità.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro normativo. L’art. 148 TUEL attribuisce alle Sezioni regionali la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, e al comma 4 prevede la sanzione pecuniaria in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo. L’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003 ne conferma la natura collaborativa, con riferimento esclusivo ai consigli degli enti controllati.

Il sistema dei controlli interni è qualificato come presidio indispensabile per la sana gestione e come contrappeso dell’autonomia territoriale, specie dopo l’introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione. Il suo mancato esercizio riduce il presidio sugli equilibri di bilancio, indebolisce le scelte gestionali e aumenta il rischio di errori nella rendicontazione.

Esaminando i dati trasmessi, la Sezione rileva che l’ente dichiara di esercitare in conformità ai regolamenti il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, quello strategico e quello sugli equilibri finanziari, mentre non detiene società partecipate e non attua affatto il controllo sulla qualità dei servizi. I report sono numericamente invariati tra 2022 e 2023.

Con riguardo al controllo successivo di regolarità, la Sezione invita l’ente a superare il criterio della selezione meramente casuale del campione, orientando l’attività verso atti a rischio più elevato, con particolare riferimento agli interventi del PNRR. Sul controllo di gestione sollecita una maggiore concretezza e sul controllo strategico rileva il collegamento ancora insufficiente con il controllo di gestione.

Sul controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione prende atto dell’avvio di un percorso di riequilibrio strutturale e della trasmissione delle relazioni semestrali previste. Sull’appendice PNRR evidenzia carenze specifiche, tra cui la mancata acquisizione dei dati di avanzamento degli interventi, l’assenza di report dedicati e la mancanza di controlli sui soggetti esterni esecutori.

Il fulcro della decisione è, tuttavia, l’assenza del controllo sulla qualità dei servizi. La Sezione ne raccomanda l’attuazione tempestiva, qualificandola imprescindibile per misurare la soddisfazione degli utenti e completare il sistema dei controlli. Accerta, pertanto, la mancanza di tale controllo e la parziale adeguatezza delle tipologie dei controlli interni, con conseguenti inviti e la trasmissione della pronuncia agli organi dell’ente e all’organo di revisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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