Truffa INPS con contratti solidarietà simulati e prescrizione del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 112 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti ha giurisdizione in tema di contratti di solidarietà difensivi, in ragione del meccanismo di anticipazione delineato dall’art. 7 del d.lgs. n. 148/2015, che prevede il pagamento delle integrazioni salariali da parte dell’impresa e il successivo rimborso o conguaglio da parte dell’INPS. La falsa rappresentazione di una situazione di esubero del personale, finalizzata all’indebita ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria e all’applicazione simulata di contratti di solidarietà, integra un illecito erariale per il danno cagionato all’ente previdenziale. In presenza di occultamento doloso del danno, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data della sua scoperta, e non dal momento in cui si è verificato il fatto dannoso. L’elemento soggettivo del dolo si configura in caso di consapevole e prolungata utilizzazione di uno strumento di sostegno al reddito in carenza dei presupposti di legge. La sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione è liberamente valutabile dal giudice contabile, che può fondare il proprio convincimento sul materiale probatorio in essa trasfuso.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio una società cooperativa in fallimento, il suo Presidente, la Vicepresidente e il Direttore Tecnico, per la presunta indebita fruizione, dal 2013 al 2017, della cassa integrazione guadagni straordinaria. L’ipotesi accusatoria si fondava sulla falsa rappresentazione al Ministero del Lavoro di una situazione di esubero del personale e sulla conseguente applicazione simulata dei contratti di solidarietà, mentre i dipendenti avrebbero continuato a prestare attività lavorativa a tempo pieno. Tale condotta avrebbe cagionato un danno all’INPS, configurandosi un accollo all’ente previdenziale del costo delle retribuzioni che sarebbe rimasto a carico della società. Il giudice penale, con sentenza del 9 ottobre 2025, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione per una parte delle condotte e assolto gli imputati per insussistenza del fatto per altre, con riferimento a periodi successivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo confermato la giurisdizione contabile, ritenendo che il meccanismo di anticipazione delle integrazioni salariali da parte dell’impresa e il successivo conguaglio con l’INPS instauri un rapporto di servizio tra il beneficiario e la pubblica amministrazione. La giurisdizione sussiste anche in capo alle persone fisiche che, agendo per conto della società, abbiano realizzato le condotte dannose.
Quanto all’eccezione di prescrizione, la Corte ha rilevato che la condotta reiterata e la necessità di una qualificazione giuridica ben precisa denotano il dolo dei convenuti. Ne consegue che il termine quinquennale decorre non dalla commissione del fatto, bensì dalla scoperta del doloso occultamento, coincidente con la trasmissione della notizia di danno al PM contabile. La Corte ha evidenziato come la condotta attiva richiesta dalla novella di cui alla legge n. 1/2026 corrisponda a quella già prevista dalla legge n. 20/1994, essendo il comportamento richiesto il medesimo.
Nel merito, la Corte ha ritenuto che le risultanze istruttorie, ivi inclusa la sentenza penale n. 2659/2025, seppur non assimilabile al giudicato, confermino l’impianto accusatorio fino al 15 marzo 2016. Le deposizioni testimoniali hanno dimostrato che i lavoratori, durante i periodi di solidarietà, continuavano a prestare servizio per l’intero orario contrattuale, con una difformità tra ore dichiarate e ore effettivamente lavorate. Per il periodo successivo, caratterizzato da un “cambio di rotta” nella gestione aziendale con la stipula di un nuovo contratto fedelmente osservato, non è stata fornita la prova dello sviamento della funzione del contratto, con conseguente rigetto parziale della domanda.
La Corte ha pertanto riconosciuto la responsabilità solidale del Presidente e della Vicepresidente, ravvisando il dolo nella persistenza del comportamento e nella piena consapevolezza dell’illegittimità, mentre ha prosciolto il Direttore Tecnico per non aver rivestito il ruolo di amministratore di fatto nel periodo incriminato. Il danno è stato quantificato in € 2.928.634,96, corrispondente alle somme indebitamente erogate per i periodi coperti dai contratti di solidarietà stipulati nel 2013, 2014 e 2015. È stata disposta la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
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Nota della Redazione
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