Incarico oneroso a soggetto in quiescenza in società in house (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 323 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rappresentante del socio pubblico che, in assemblea di una società in house, proponga e faccia approvare la nomina di un soggetto già collocato in quiescenza a presidente del consiglio di amministrazione, con attribuzione di un emolumento, viola il divieto posto dall’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e risponde a titolo di colpa grave per omesso accertamento della causa di inconferibilità desumibile dal curriculum del candidato. Il danno erariale consiste negli oneri indebiti sopportati dalla società controllata ed è attuale e concreto finché la pretesa non sia integralmente ristorata, restando l’azione contabile autonoma rispetto al giudizio civile restitutorio. Nella quantificazione rilevano il potere riduttivo e il concorso paritario del percipiente che abbia trattenuto le somme non spettanti.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha evocato in giudizio il sindaco di un comune socio di maggioranza di una società in house operante nella gestione dei rifiuti, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal conferimento, in assemblea, dell’incarico oneroso di presidente del consiglio di amministrazione a un soggetto già in quiescenza. L’emolumento annuo era stato fissato in euro 14.013,60; le somme complessivamente corrisposte nel periodo di carica ammontavano a euro 16.115,40.
La Procura aveva dapprima contestato il 90 per cento degli importi, riducendo poi la pretesa al 50 per cento, in considerazione delle iniziative assunte dal sindaco per revocare l’incarico una volta emersa l’inconferibilità. La convenuta ha eccepito di non aver esaminato le candidature, rimesse agli uffici comunali, e di non aver potuto conoscere l’età e lo stato di quiescenza del candidato; ha inoltre dedotto l’avvenuta condanna del percipiente alla restituzione in sede civile e l’avvio dell’esecuzione. La società si è costituita con intervento adesivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il rapporto di servizio. Richiamando Sez. Un. n. 26283/2013, rileva che la società in house, per il requisito del controllo analogo, costituisce articolazione della pubblica amministrazione: tra ente e società vi è separazione patrimoniale, non distinta titolarità. Il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale è dunque danno a patrimonio pubblico, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile.
Quanto all’elemento oggettivo, il verbale assembleare documenta il ruolo propulsivo e determinante della convenuta, che ha proposto la nomina e ne ha fissato il trattamento economico. L’antigiuridicità risiede nel contrasto con l’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, che vieta alle amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali o cariche in organi di governo degli enti e società controllati a soggetti in quiescenza, salvo che a titolo gratuito. Le circolari della Presidenza del Consiglio n. 6/2014 e n. 4/2015 confermano l’ampiezza dell’ambito applicativo. La nomina onerosa integra quindi violazione diretta, essendo l’incarico conferito per il tramite del rappresentante del socio pubblico in una società sottoposta a controllo analogo.
Il Collegio esclude che il danno sia venuto meno per effetto della condanna civile alla restituzione. L’azione contabile è autonoma e non sussiste vincolo di pregiudizialità, salvo che la pretesa sia già integralmente ristorata (Corte conti, Sez. I App. n. 267/19; Cass. Sez. Un. n. 28504/2017). La dichiarazione positiva di terzo ex art. 547 c.p.c., con la quale l’INPS si è impegnato a trattenere euro 754,37 mensili, conferma che il pregiudizio non è ancora rifuso.
Sull’elemento soggettivo, la Sezione afferma la colpa grave come palese scostamento dallo standard professionale dovuto. La convenuta ha omesso ogni accertamento sulla candidatura: dal curriculum erano desumibili la data di nascita e la cessazione dell’ultimo incarico, come dalla stessa ammessa nella successiva nota alla Giunta. Non giustifica l’assenza di documentazione sull’istruttoria degli uffici, poiché l’art. 9 TUSP attribuisce al sindaco l’esercizio dei diritti di socio. La Corte precisa che la violazione non riguarda la scelta del candidato, ma l’attribuzione dell’emolumento: il soggetto in quiescenza poteva essere designato, purché a titolo gratuito e per non più di un anno (Corte conti, sez. Lombardia, n. 2/2024).
Il successivo impegno per la revoca non elide la colpa, ma è valorizzato nel potere riduttivo. Il Collegio riconosce inoltre il concorso paritario del percipiente, consapevole del proprio stato e destinatario delle erogazioni, e ridetermina la quota della convenuta al 50 per cento della somma richiesta, condannandola al pagamento di euro 3.626,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione, con salvezza di quanto recuperato in sede esecutiva.
Nota della Redazione
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