Resa del conto giudiziale: ricorso inammissibile se l’obbligo è già adempiuto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 129 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile quando, prima dell’instaurazione del giudizio, l’obbligo di resa del conto risulti già adempiuto con la presentazione del conto all’amministrazione, che lo abbia trasmesso alla Sezione. In tal caso difetta l’interesse alla prosecuzione del giudizio e il decreto di fissazione dei termini va revocato.
Il Fatto
La Procura regionale ha proposto ricorso al giudice monocratico chiedendo la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, nella qualità di agente contabile esterno di un comune. Il ricorso conteneva anche la richiesta di applicare una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento e di fissare la scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente.
Con proprio decreto il giudice designato ha fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. Successivamente l’amministrazione comunale ha comunicato alla Sezione che la struttura era tra quelle a cui non andava notificato il decreto, poiché il conto relativo era già stato presentato. Parificato, il conto è stato poi depositato presso la Sezione giurisdizionale. La Procura, preso atto di quanto depositato, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto il perimetro processuale del giudizio per resa di conto. Introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141 c.g.c., esso è definito con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c., restando riservata alla fase collegiale la sola ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. A sostegno il giudice richiama alcune pronunce di altre Sezioni giurisdizionali regionali, tra cui Sezione Marche n. 139/2018 e n. 167/2019, Sezione Liguria n. 182/2019 e n. 183/2019, Sezione Umbria n. 35/2017 e Sezione Campania n. 472/2016.
Passando al merito, il giudice accerta la qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva, con riferimento alla tassa di soggiorno per l’anno 2018. L’accertamento della qualifica non conduce però all’accoglimento del ricorso.
È emerso infatti che il conto giudiziale era stato presentato all’amministrazione comunale la quale, prima dell’instaurazione del giudizio, lo aveva trasmesso alla Sezione. L’obbligo di resa risultava pertanto già adempiuto.
Da qui la conseguenza processuale: difettando l’interesse alla fissazione di un termine per un adempimento già intervenuto, il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile. Il giudice revoca il decreto precedentemente emesso e, non essendo ravvisabili profili di soccombenza, dichiara che non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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